Riceviamo a pubblichiamo dalla segreteria del PD Porto Recanati il parere in merito alla vicenda Burchio del Professor Lorenzotti (Università di Camerino):
Prof. Fabrizio Lorenzotti
Professore di Diritto
amministrativo nell’Università degli Studi di Camerino
Via Morrotto, n. 17 -
62032 Camerino (MC)
COD. FISC. LRN FRZ 47C07 B474N
Spett.le Partito
Democratico
di Porto Recanati,
Via San Giovanni Bosco, n.
8
62017 PORTO RECANATI
(MC)
OGGETTO: Sulle vicende urbanistiche riguardanti l’area del Burchio e
sull’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della delibera del
Consiglio comunale n. 63/2013.
1. Svolgimento delle vicende urbanistiche riguardanti l’area del
Burchio. -
a) La Provincia di Macerata, con determina dirigenziale n. 208 del
23 dicembre 2013 (Dirigente del Settore IX – Gestione del Territorio, Servizio
Assetto idrogeologico), avente ad oggetto “Art. 89 DPR 380/2001. Espressione
favorevole con prescrizioni alla variante al PRG del Comune di Porto Recanati –
area turistica località Burchio”, esaminata, ai sensi dell’art. 89 del DPR
380/2001, la documentazione trasmessa dal Comune di Porto Recanati, riguardante
la variante al PRG – area turistica località Burchio, esprime parere favorevole
con prescrizioni;
b) Il Consiglio comunale di Porto Recanati, nella seduta del 30
dicembre 2013, discute contemporaneamente, ma con votazioni separate, due punti
iscritti all’ordine del giorno: "Approvazione accordo procedimentale
relativo alla variante urbanistica area del Burchio" e "Variante
ordinaria al PRG località Burchio: Adozione ex art. 26 L.R. 34/92";
c) La deliberazione consiliare n. 63/2013 "Approvazione
accordo procedimentale relativo alla variante urbanistica area del
Burchio" ha il seguente esito: dopo le dichiarazioni di voto, ma prima
della votazione si assentano dall'aula 6 consiglieri; i 9 consiglieri presenti
votano favorevolmente all’unanimità la delibera;
d) Anche la deliberazione consiliare n. 64/2013 "Variante
ordinaria al PRG località Burchio: Adozione ex art. 26 L.R. 34/92" ha
l’identico esito: dopo le dichiarazioni di voto, ma prima della votazione si
assentano dall'aula 6 consiglieri; i 9 consiglieri presenti votano favorevolmente
all’unanimità la delibera;
e) La
variante urbanistica area del Burchio è stata sottoposta alla procedura di VAS
(Valutazione ambientale strategica), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm., conclusa con l’emissione da parte della Provincia di Macerata,
Settore IX Gestione del Territorio, della determina dirigenziale n. 69 del 3
aprile 2014, con la quale è stato espresso parere motivato positivo con
prescrizioni;
f) Successivamente, con deliberazione consiliare n. 7 dell’8 aprile
2014 “Adozione ai sensi dell'articolo 26 L.R. 34/1992, variante al
piano regolatore generale comparto parco del Burchio. Esame osservazioni”, il
Consiglio comunale esamina e respinge distintamente le 9 osservazioni
presentate, con 9 voti favorevoli e 7 voti contrari. Anche la decisione
definitiva ha il medesimo esito. Con la decisione definitiva, vengono respinte
le osservazioni presentate e viene definitivamente adottato ai sensi
dell'art. 26 della L.R. 26/1992 e s.m.i., la proposta di variante al PRG per
l'area turistica in località Burchio;
g) La Provincia di Macerata, con deliberazione di Giunta n. 202 del
15 luglio 2014, esprime il parere di
conformità, ai sensi degli artt. 3, lettera a), e 26, comma 4, della L.R.
n.34/1992, sulle deliberazioni del Consiglio comunale di Porto Recanati n.
64/2013 (adozione) e 7/2014 (adozione definitiva) riguardanti la Variante
ordinaria al PRG nuova area turistica località Burchio, condizionatamente
all’adeguamento, ai sensi dell’art. 26, comma 6, L.R. 34/1992, ai rilievi
formulati con il suddetto parere;
h) Con nota del 16 ottobre 2014, il Segretario generale del Comune,
in qualità di facente funzione del Responsabile del Settore VII Urbanistica –
Edilizia – Demanio del Comune stesso, comunica alla Società Coneroblu s.r.l., ai
sensi degli artt. 7 e seguenti legge 241/1990, l’avvio del procedimento “per
l’annullamento in autotutela amministrativa della delibera C.C. n. 63 del
30.12.2013 avente ad oggetto “Approvazione accordo procedimentale relativo alla
Variante urbanistica area del Burchio".
In particolare, ad
avviso della suddetta nota, la deliberazione consiliare n. 63/2013 risulterebbe
inficiata dai seguenti vizi di legittimità:
“1) previsione
dell’accordo di pianificazione per la determinazione del contenuto del PRG in
assenza di una norma di legge che lo preveda e in violazione dell’art. 13 legge
241/90;
2) mancata valutazione e
comunque difetto di motivazione in ordine allo specifico interesse pubblico di
tipo urbanistico alla stipula dell’accordo di pianificazione ed alla
inesistenza di ordinari strumenti alternativi per ottenere i medesimi vantaggi
conseguiti con l’accordo di pianificazione, in violazione dell’art. 11 Legge
241/90;
3) mancata misurazione e
valutazione dei valori economici dell’operazione negoziale in violazione dei
principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
4) violazione dei
principi dell’evidenza pubblica e della massima concorrenzialità nella scelta
dell’operatore privato con cui concludere l’accordo urbanistico;
5) previsione
dell’accordo di pianificazione in pregiudizio dei diritti dei terzi in
violazione dell’art. 11 legge 241/90”.
2. Sulla contestazione del preteso primo vizio di legittimità:
“previsione dell’accordo di pianificazione per la determinazione del contenuto
del PRG in assenza di una norma di legge che lo preveda e in violazione
dell’art. 13 legge 241/90”.
La contestazione è priva di fondamento.
Innanzitutto, è necessario chiarire un elemento essenziale: l’accordo
procedimentale non ha sostituito le normali e ordinarie procedure di variante
urbanistica.
Come riferito nel precedente paragrafo 1, il Consiglio comunale, con la
deliberazione n. 64/2013, ha adottato ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992
la "Variante ordinaria al PRG località Burchio.
La variante urbanistica
area del Burchio è stata sottoposta alla procedura di VAS, conclusa con
l’emissione da parte della Provincia di Macerata, Settore IX Gestione del
Territorio, della determina dirigenziale n. 69 del 3 aprile 2014, con la quale
è stato espresso parere motivato positivo con prescrizioni.
Successivamente, il
Consiglio comunale, con deliberazione n. 7/2014, ha esaminato e respinto le
osservazioni presentate e ha adottato definitivamente la Variante al PRG per l'area turistica in
località Burchio.
Infine, la Provincia di
Macerata, con la deliberazione di Giunta n. 202/2014, ha espresso il parere di conformità, ai sensi degli artt. 3,
lettera a), e 26, comma 4, della L.R. n.34/1992, sulle deliberazioni del
Consiglio comunale di Porto Recanati n. 64/2013 (adozione) e 7/2014 (adozione
definitiva) riguardanti la Variante ordinaria al PRG nuova area turistica
località Burchio, condizionatamente all’adeguamento, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, L.R.
34/1992, ai rilievi formulati con il suddetto parere.
Infatti, in base al testo dell’accordo procedimentale, art. 6-
Obblighi generali
“1- Le parti danno
espressamente atto che il presente accordo si colloca in una fase preliminare
alla adozione ed approvazione alla variante al PRG.
2. Come si è sopra
indicato, è obbligo del Comune redigere e portare all'esame del competente
organo consiliare, ai fini dell'approvazione nelle forme di legge, una variante
parziale allo strumento urbanistico generale vigente, ai sensi ex articolo 26
della Legge Regionale 34/92.
Esula dagli obblighi qui
assunti dal Comune qualsiasi evento od atto che possa arrestare o modificare la
proposta di variante, essendo le relative determinazioni di competenza dell'
organo consiliare e della Provincia.
Parimenti esula da ogni
responsabilità del Comune I'eventuale vittoriosa impugnazione della variante di
che trattasi, una volta approvata, avanti ai competenti organi giurisdizionali.
3- In conseguenza la
parte privata rinuncia sin d'ora ad ogni azione (ivi compresa quella di
risarcimento danni) per la mancata approvazione della variante o per la sua
modifica sostanziale per effetto di determinazioni degli organi del Comune e
delle Pubbliche amministrazioni che, per legge, interverranno nel procedimento
o per I' annullamento della variante al PRG in sede giurisdizionale, da
qualsiasi ragione originata”.
Pertanto, come sopra accennato, l’accordo procedimentale non ha
minimamente alterato le ordinarie procedure urbanistiche di variante.
In secondo luogo, l’accordo procedimentale è previsto dall’art. 11 della
legge 241/1990 e si applica pacificamente anche alle varianti urbanistiche.
Per Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 81, la convenzione
urbanistica, è uno strumento che, per costante giurisprudenza, rientra nella
categoria degli accordi procedimentali previsti dall'art. 11 della 7 agosto
1990, n. 241 (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n.
616; Cassazione, Sezioni Unite, 9 marzo 2012, n. 3689).
Ugualmente per Consiglio di Stato, Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5711, le
convenzioni urbanistiche ricadono nell’art. 11 della legge 241/1990.
Per Cassazione, Sezioni unite, 3 ottobre 2011, n. 20143, in tema di
convenzioni di lottizzazione - che appartengono alla più generale categoria
delle convenzioni urbanistiche, volte cioè all'urbanizzazione di aree non
urbanizzate -, queste Sezioni unite hanno affermato che spetta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della
controversia, promossa dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto
l'adempimento o, in subordine, la risoluzione di tale tipo di convenzione,
detta giurisdizione trovando fondamento proprio nel menzionato legge n. 241 del 1990, art. 11, comma 5.
Per TAR Liguria, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1055: sicuramente
un'amministrazione può stipulare accordi integrativi o sostitutivi dei
provvedimenti anche in materia urbanistica, rilevandosi al riguardo che la
convenzione apposita è stata una degli archetipi sulla cui scorta s'è mosso il
legislatore allorché introdusse la norma denunciata (si riferisce all’art. 11
della legge 241/1990).
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 24 gennaio 2014, n. 85, osserva che la
ricorrente aveva chiesto al Comune di Modugno di procedere alla nuova
pianificazione dell'area di proprietà, con attribuzione della destinazione
residenziale di tipo B1 di completamento, coerentemente con la tipizzazione
risultante dalla tavola 6.2 A
del P.R.G. del Comune di Modugno e con la naturale vocazione della zona
(residenziale abitata), servita da adeguate urbanizzazioni primarie e
secondarie. Il Collegio deve rilevare, come peraltro esposto in fatto dalla
stessa ricorrente, che il Comune di Modugno, con nota dirigenziale prot. n.
31609 del 3 luglio 2012, ha
dato riscontro alla istanza del 22 giugno 2012, con la quale la sig.ra Pe.
aveva chiesto al Comune di Modugno di procedere alla nuova pianificazione
dell'area di sua proprietà per cui è causa, comunicandole l'avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990.
Inoltre nella medesima nota l'ente locale ha dato atto che parte ricorrente
ha anche chiesto "Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, in
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 della L
n. 241/90, di concludere con l'Amministrazione procedente. accordi
procedimentali e provvedimentali;" ed ha "ritenuto doversi
procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 - L. 241/1990 per
l'espletamento delle verifiche richieste e l'adozione degli eventuali
adempimenti consequenziali;".
Per TAR Campania, Salerno, Sez. I, 9 maggio 2014, n. 908, le
convenzioni urbanistiche rientrano nell’art. 11 della legge 241/1990.
Per TAR Emilia – Romagna, Bologna, Sez. I, 21 marzo 2014, n. 306, va
osservato in linea di diritto che la convenzione di lottizzazione è
inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento, in quanto costituisce
l'esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto
ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni od oneri,
rese pubbliche attraverso la trascrizione, che si impongono anche agli aventi
causa dal lottizzante in forza della loro provenienza e della funzione
sostitutiva (Cons. Stato Sez. IV, Sent. 21.1.2013, n. 324). Agli stessi, come
previsto all'art. 11, comma secondo, della 7 agosto 1990 n. 241, si applicano i
principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per aspetti non
incompatibili con la generale disciplina pubblicistica (cfr. Cass.civ. Sez.
Unite, 1 luglio 2009, n. 15388; Cons. Stato Sez. IV, Sent. 21.1.2013, n. 324,
2.2.2012, n. 616, 2.8.2011, n. 4576).
Per Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 luglio 2014. n. 3295 Invero, il
rimedio contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c., non appare incompatibile con
la definizione delle convenzioni di lottizzazione in termini di accordo
procedimentale e non di contratto.
TAR Toscana, Sez. I, 20 febbraio 2014, n. 329, si pronuncia su un caso in
cui il Comune di Pistoia, con delibera consiliare n. 162/2008, ha approvato
un accordo procedimentale ex art. 11 della legge n. 241/1990. Con tale
accordo (definito dalle parti intesa preliminare condizionata al suo
recepimento negli strumenti di pianificazione comunale) l'Ente si è
impegnato ad avviare il procedimento di adozione del piano di lottizzazione
in variante al piano strutturale (il piano strutturale è sostanzialmente
l’equivalente del PRG marchigiano) ed entrambe le parti hanno dato atto che il
regolamento urbanistico, di prossima adozione, non avrebbe comunque potuto
contenere alcuna previsione edificatoria per i lotti in argomento sino
all'approvazione della variante al piano strutturale. Le parti hanno però
concordato che, qualora l'approvazione della variante del piano strutturale
fosse intervenuta prima dell'approvazione del regolamento urbanistico, il
Comune avrebbe inserito in itinere la previsione edificatoria nel regolamento
medesimo. L'Amministrazione ha adottato il regolamento urbanistico con delibera
consiliare n. 35/2010 e, con atto consiliare n. 280/2010, ha avviato il procedimento di variante del piano strutturale e del
regolamento urbanistico mediante accordo di pianificazione.
Il regolamento
urbanistico è stato infine approvato con delibera consiliare n. 35/2013, la
quale ha classificato le aree parte ad aree agricole multifunzionali con
valenza ambientale, e parte a parchi urbani e giardini pubblici, confermando
quindi il regime di inedificabilità introdotto dal piano strutturale.
TAR
Piemonte, Sez. I, 10 maggio 2013, n. 600, si pronuncia su una fattispecie in
cui la Provincia di Asti, il Comune di Asti e il Cross Club Asti hanno
sottoscritto una "Convenzione urbanistica e accordo procedimentale ex L.
241/90" in forza della quale, tra l’altro:
- il Cross
Club si è obbligato a sostenere le spese di competenza del Comune per la
redazione di ogni atti inerenti i procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza connessi alla variante
urbanistica;
- il
Comune e la Provincia si sono impegnati a coordinare le procedure di VAS
(relativa alla variante urbanistica) e di VIA (relativa all'impianto).
L'accordo
procedimentale è stato approvato dalla Provincia con determinazione
dirigenziale n. 3595/2011 e dal Comune con delibera di giunta n. 305/2011.
Il
Segretario generale del Comune, nell’atto di avvio del procedimento per
l’annullamento in autotutela amministrativa della delibera consiliare n. 63/2013,
sempre nell’ambito del primo asserito vizio di legittimità, ha contestato anche
la violazione dell’art. 13 della legge 241/1990.
Anche tale
contestata violazione non ha fondamento e si può replicare sul punto con quanto
affermato dalla Corte d’appello di Ancona, 27 maggio 2010, n. 363.
In quel
giudizio gli appellanti avevano sostenuto che la tesi dell'applicabilità
dell'art. 11 alle convenzioni di lottizzazione sarebbe smentita dalla L. n. 241
del 1990, art. 13, il quale, riferendosi alla partecipazione al procedimento
amministrativo, esclude l'applicabilità delle norme del Capo 3^ all'attività
della pubblica amministrazione diretta, tra l'altro, all'emanazione di atti di
pianificazione e di programmazione. Deriverebbe da questa premessa che il piano
di lottizzazione e la connessa convenzione, avendo la funzione di pianificare
in modo particolareggiato l'assetto del territorio, non potrebbero fondare la
giurisdizione del giudice amministrativo. Tale
assunto non è assolutamente condivisibile. Ed, invero, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con orientamento costante (cfr., per tutte, Cass.
Sez. Un. 25 maggio 2007, n. 12186), hanno chiarito che la convenzione di
lottizzazione, stipulata a norma della L. n. 765 del 1967, e integrante uno
strumento di pianificazione di tipo attuativo del PRG, rientra tra gli accordi
sostitutivi del procedimento disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art.
11, e che, in particolare, il comma 5 della citata norma devolve al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico
interesse, dalla amministrazione con i soggetti privati, al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero - se previsto dalla
legge - in sostituzione di questo.
Nella
specie si configura una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non
correlata ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di
atto, quale che sia la materia che ne costituisca oggetto. La giurisdizione del
giudice amministrativo in materia di convenzioni di lottizzazione non si limita
all'accertamento dell'inadempimento delle parti o all'esame delle rispettive
istanze di adempimento ovvero di risoluzione - materia per la quale è pacifico
che sussista detta giurisdizione, in relazione al principio secondo cui la
cognizione circa l'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione non
può che spettare allo stesso Giudice competente a conoscere del provvedimento
di concessione edilizia (Cass. S.U. n. 1763/2002) - ma si estende anche alla
domanda di risarcimento dei danni, trattandosi di questione non attinente
all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del Giudice
amministrativo (cfr. Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204).
Contrariamente
a quanto asserito dall'appellante, quindi, la convenzione di lottizzazione
rientra tra gli accordi procedimentali di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11,
ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sia la
domanda avente a oggetto la risoluzione della suddetta convenzione per
inadempimento della p.a., sia quella concernente la condanna di quest'ultima al
risarcimento del danno (cfr., tra le più recenti, Consiglio Stato, sez. 4^, 22
gennaio 2010, n. 214; Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2009, n. 15388).
3. Sulla contestazione del preteso secondo
vizio di legittimità: “mancata valutazione e comunque difetto di motivazione in
ordine allo specifico interesse pubblico di tipo urbanistico alla stipula
dell’accordo di pianificazione ed alla inesistenza di ordinari strumenti
alternativi per ottenere i medesimi vantaggi conseguiti con l’accordo di
pianificazione, in violazione dell’art. 11 Legge 241/90”,
e sulla contestazione del preteso terzo vizio di legittimità: “mancata
misurazione e valutazione dei valori economici dell’operazione negoziale in
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa”.
Le due contestazioni
vengono qui esaminate congiuntamente, perché gran parte delle controdeduzioni
che di seguito vengono mosse sulla prima, valgono anche per la seconda.
In sintesi, si può
anticipare che tutte e due le contestazioni sono infondate, in quanto sia
l’interesse pubblico alla stipula dell’accordo procedimentale, sia i valori
economici dell’operazione sono stati attentamente e ripetutamente valutati.
Alle pagg. 2, 3 e 4
della deliberazione consiliare n. 63/2013, il Sindaco (all’epoca anche
assessore all’urbanistica) elenca le ragioni di interesse pubblico a favore
della variante e che possono essere così riassunte:
1) la necessità di
scuotere la situazione di stasi derivante dalla crisi economica e finanziaria,
consapevoli delle ricadute positive che la variante determinerà su tutto il
tessuto cittadino;
2) la situazione di
gravi inoccupazione e disoccupazione esistente nella città, soprattutto a
carico dei giovani e delle imprese operanti nell’ambito dell’edilizia. Le
persone operanti nell’edilizia sono completamente ferme per almeno il 90% e la
crisi ha colpito in particolare le imprese più piccole e quindi quelle più
locali;
3) gli studi di settore
del turismo, indicano l’opportunità e la necessità di incrementare l’offerta
turistica differenziata e l’offerta collinare rispetto a quella sul mare dove
già esistono strutture.
Sulla base di questi
presupposti, il Sindaco afferma che è stata esaminata con molta attenzione e
con estrema cautela la richiesta della Società Coneroblu di realizzare una
struttura di alto livello alberghiero, una volta acquisita l’intera area del
Burchio dai precedenti proprietari.
Verso la fine di pag. 3
del verbale della deliberazione n. 63/2013, il Sindaco afferma:: “Già da sola,
la realizzazione in (probabilmente è “di”) una struttura alberghiera di alto,
altissimo livello a Porto Recanati, non può che sollevare il massimo interesse.
La nostra Regione, attualmente ha solo due piccolissime strutture a 5 stelle:
Villa Lattanzi a Torre di Palme vicino a Fermo, con 18 camere; Vittoria Hotel a
Pesaro, nel centro città, con 27 camere. Strutture pur belle ma troppo piccole
per accogliere un turismo estero che richiede standard elevati di servizio. La
scarsa disponibilità ricettiva di alto livello rappresenta un problema alla
politica di promozione turistica ed economica che la nostra Regione adopera”.
A pag. 28 la
delibera 63/2013 riferisce:
“PRESO INOLTRE ATTO:
che la Società Conero
Blu, si è impegnata alla realizzazione di alcune opere infrastrutturali indotte
all’intervento, secondo le indicazioni dell’Amministrazione, meglio specificate
nell’allegato atto;
Che il comune di Porto
Recanati, ha come obiettivo primario la realizzazione di attrezzature pubbliche
o di interesse pubblico, anche mediante l’ausilio di entrate derivanti da oneri
di urbanizzazione indotta ex art. 33 c. 2 lett. b) della L.R. 34/92;
Che le opere di
urbanizzazione indotta che riguardano opere pubbliche da realizzare su aree non
comprese nella variante urbanistica da adottare vanno ad integrare il corredo
urbanizzativo indicato dall’Amministrazione Comunale come necessarie per
garantire una migliore viabilità, per l’aumento del carico di flusso veicolare
ed il transito pedonale e ciclabile di questa zona del territorio comunale;
Che quindi la proposta
pervenuta rientra nei presupposti di cui sopra, ed è stata attentamente
valutata anche da un punti di vista sociale e soprattutto occupazionale, in
momenti particolarmente delicati per l’economia locale e non solo;
Che a seguito di ciò
l’Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, dava avvio alla
redazione di tale variante”.
Alla fine di pag. 28 e
all’inizio di pag. 29, la delibera 63/2013 riferisce:
“RITENUTO inoltre che:
1. la suddetta variante
riveste un interesse pubblico primario,
per l’Amministrazione, sia per quanto riguarda la sistemazione dell’assetto ciclo
pedonale di quella zona sia per la proposta di modifica dell’assetto
complessivo, che regolarizza geometricamente il comparto in questione,
risultando addirittura in decremento il carico urbanistico, da attuare
attraverso l’Accordo Procedimentale ex art, 11 della legge 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede la definizioni di
convenzioni stipulate tra i privati destinatari del provvedimento
amministrativo e le Amministrazioni procedenti, nell’ambito di procedimenti già
avviati, per il perseguimento dell’interesse pubblico;
2. nell’accordo
procedimentale, rinviene la maggiore
efficacia dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo che
consente una composizione partecipata di eventuali contrasti in ordine alla
ponderazione degli interessi compresenti;
3. la realizzazione di tale proposta di variante consentirà, da parte del
Comune, di poter realizzare una serie di infrastrutture, mediante appunto
oneri di urbanizzazione indotta, volti alla riqualificazione di alcune porzioni
del territorio comunale, oltre che della medesima zone oggetto di intervento;
4. ai sensi dell’art. 13
del D.L.g.s. n. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”.
Sempre a pag. 29 vengono
richiamate le disposizioni di legge in materia, poi la delibera riferisce:
“VALUTATO pertanto l’interesse pubblico in concreto e,
quindi, di dover provvedere nel merito”.
Il testo dell’accordo
procedimentale (da metà di pag. 4
a pag. 6) rileva: che a fronte di tale variante la ditta
proponente si impegna a realizzare:
l. un tratto di
marciapiede completo di infrastrutture, quali fognatura, illuminazione
pubblica, pavimentazione compresa la sistemazione della zanella stradale, il
tutto secondo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale;
2. un attraversamento
pedonale e ciclabile dell'autostrada A 14, secondo il progetto redatto
dall'ufficio tecnico e secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della
strada, specificando, tra l’altro, che, se la reali«azione dell'attraversamento
dell’autostrada non sarà possibile, verrà individuata dal Comune un’opera
diversa, di pari importo, la cui realizzazione sarà sempre a carico del
proponente;
3. opere di
urbanizzazione primaria, (fognature, reti elettriche, altro) che siano
progettate e dimensionate in modo da consentire I'allacciamento delle reti esistenti
relative al gruppo di case sparse poste a monte dell'area oggetto del progetto,
secondo le indicazioni che i competenti uffici e l'ufficio tecnico vorrà
impartire;
4. il parco per bambini,
previsto nel progetto, dovrà essere di uso pubblico (regolamentato attraverso
una convenzione tra privato e comune) anche nel caso che questo rientri nelle
aree di verde pubblico, che la società proponente dovesse scegliere di
monetizzare, mantenendone quindi la proprietà La gestione e manutenzione di
questo spazio farà carico alla ditta proprietaria, o chi per questa,
dell'intervento;
5. la Società Coneroblu
infine si impegna a promuovere e sponsorizzare le attività sportive esistenti
nel territorio di Porto Recanati ai fini del loro miglioramento e sviluppo
educativo.
A pag. 6, 7 e 8 del
testo dell’accordo procedimentale risulta, inoltre, quanto segue: “il Comune di
Porto Recanati che si propone, come obiettivo primario della propria azione
amministrativa, la realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
anche mediante I'ausilio di entrate derivanti da oneri di urbanizzazione
indotta ex art. 33 c. 2 lett. b) della L.R. 34/92, ritiene la presente proposta
meritevole di accoglimento in quanto rispondente ad una serie di esigenze che
di seguito si elencano:
- Potenziamento
dell'offerta turistica di Porto Recanati con il successivo cambio di scala nel
mercato internazionale da località con turismo prevalentemente famigliare a
località più qualificata e prestigiosa;
- Ricaduta
occupazionale, con manodopera ed imprese da reperire prioritariamente
all'interno del territorio di Porto Recanati, sia durante le fasi di
realizzazione delle urbanizzazioni e realizzazione degli edifici (calcolate in
circa 120 persone per tre anni direttamente coinvolte, e di circa 160 unità
relative all'indotto generato), sia per i futuri posti di lavoro a tempo
indeterminato che la struttura richiederà per le varie mansioni e funzioni, con
esclusione di quelle figure professionali necessarie per il funzionamento della
struttura, che non saranno reperibili nel territorio di Porto Recanati;
- le opere di
urbanizzazione indotta, che riguardano opere pubbliche da realizzare su aree
comunali, andrebbero ad integrare il corredo urbanizzativo indicato
dall'Amministrazione comunale in termini di presenza di attività turistiche e
culturali:
- la proposta cui (? Di
cui) si è discusso tra le parti è coerente con gli obiettivi di cui sopra: essa
è stata attentamente valutata e risulta compatibile sotto il profilo
urbanistico, ed accettabile sotto un profilo sociale e soprattutto
occupazionale, tanto più in momenti particolarmente delicati per I'economia
locale e nazionale quali quelli odierni;
- il presente accordo, pertanto, appare corrispondente
a plurimi e rilevanti interessi per la collettività.
Dato atto che, quanto
proposto:
- consente I'immediato
avvio di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, di notevole
urgenza a prescindere dall'iter procedurale della presente variante;
- consente l'attuazione
di variante urbanistica senza I'inserimento di ulteriori volumetrie e
superfici, anzi relativamente alle volumetrie si andrà in riduzione;
- consente
l'acquisizione di rilevanti risorse per il Comune, per la realizzazione di
opere pubbliche di potenziamento del sistema dei servizi e delle infrastrutture
del sistema turistico culturale;
- consente al territorio
comunale di confermare ed integrare la dotazione di strutture turistiche e
culturali, che da sempre hanno fatto preferire Porto Recanati, ad un gran
numero di turisti”
Da metà di pag. 8 le precedenti premesse vengono
trasfuse in una serie di disposizioni normative.
In base al comma 2
dell’art. 2 del testo dell’accordo procedimentale: “Le parti danno atto che
sono a carico del proponente le seguenti opere di urbanizzazione indotta:
che sono, in sintesi:
l. un tratto di
marciapiede completo di infrastrutture, quali fognatura, illuminazione
pubblica, pavimentazione compresa la sistemazione della zanella stradale, il
tutto secondo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale;
2. un attraversamento
pedonale e ciclabile dell'autostrada A 14, secondo il progetto redatto
dall'ufficio tecnico e secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della
strada, specificando, tra l’altro, che, se la reali«azione dell'attraversamento
dell’autostrada non sarà possibile, verrà individuata dal Comune un’opera
diversa, di pari importo, la cui realizzazione sarà sempre a carico del
proponente;
3. opere di
urbanizzazione primaria, (fognature, reti elettriche, altro) che siano
progettate e dimensionate in modo da consentire I'allacciamento delle reti
esistenti relative al gruppo di case sparse poste a monte dell'area oggetto del
progetto, secondo le indicazioni che i competenti uffici e l'ufficio tecnico
vorrà impartire;
4. il parco per bambini,
previsto nel progetto, dovrà essere di uso pubblico (regolamentato attraverso
una convenzione tra privato e comune) anche nel caso che questo rientri nelle
aree di verde pubblico, che la società proponente dovesse scegliere di
monetizzare, mantenendone quindi la proprietà La gestione e manutenzione di
questo spazio farà carico alla ditta proprietaria, o chi per questa,
dell'intervento;
5. la Società Coneroblu
infine si impegna a promuovere e sponsorizzare le attività sportive esistenti
nel territorio di Porto Recanati ai fini del loro miglioramento e sviluppo
educativo”.
In base all’art. 4-
Obblighi delle parti private in sede di convenzione
1- La proprietà privata,
è edotta che:
a- la variante al PRG di
cui all'art. 2, impone, ai fini dell' urbanizzazione e dell' edificazione del
comparto, la redazione ed approvazione di un piano attuativo e della relativa
convezione ai sensi della LR n. 34/92;
b- condizione per
l’approvazione del piano attuativo e della stipula della relativa convenzione è
legata alla realizzazione delle opere in premessa indicate. In subordine,
qualora le opere non fossero ancora realizzate, da parte del soggetto
lottizzante o di altro soggetto che verrà nominato al momento della stipula,
dovrà essere riconosciuta a favore del Comune quella somma relativa ai lavori
sopra menzionati, con espressa previsione che I'obbligo verrà assolto, a scelta
insindacabile del Comune, o mediante versamento diretto di tale somma alle
casse comunali entro il termine di giorni 60 dal rilascio di ogni permesso che consenta
la realizzazione delle volumetrie o mediante I' esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità di pari importo (indicate ed approvate dal Comune) da
iniziare entro il termine di 30 giorni dal rilascio dei permessi di cui sopra.
2- In conseguenza essa
parte privata si obbliga, per sé ed aventi causa:
- ad assumere in sede di
convenzione I'obbligo di cui al sopra citato art. 4.1- lett. b;
- a depositare,
unitamente alla stipula della convenzione annessa al piano attuativo, una
polizza fideiussoria rilasciata a favore del Comune da parte di uno dei
soggetti indicati nel successivo art. 5, per I' importo delle opere relative
alle urbanizzazioni indotte, cosi come individuate dal progetto del Comune, se
non ancora realizzate;
Ai fini del ragguaglio di
corrispondenza del costo delle opere e dell'impegno economico in questa sede
assunto, gli importi dei lavori saranno determinati con riferimento al
Prezziario Regione Marche, in allora vigente, con l'applicazione di sconto del
10%, e tenuto conto anche delle spese tecniche (compresa eventuale
progettazione, ove non redatta dal Comune), oneri di sicurezza ed imprevisti,
al netto di IVA.
Nel testo della deliberazione
consiliare n. 64/2013, avente ad oggetto: "Variante ordinaria al PRG
località Burchio: Adozione ex art. 26
L.R. 34/92", a pag. 2, è scritto:
“DATO ATTO che la
proposta di variante inserisce all'interno di un comparto agricolo alcune aree
edificabili a destinazione turistico alberghiera, con la realizzazione di un albergo di categoria superiore, che potrà
finalmente rendere possibile l'accoglienza di un turismo straniero di qualità,
con il beneficio per l'intera comunità;
RITENUTO che sia dal
punto di vista tecnico che amministrativo la proposta di variante meritevole di
accoglimento, la scrivente Amministrazione, su progetto urbanistico redatto
dall'ufficio, intende avviare la procedura vera e propria di variante
urbanistica ex articolo 26 della Legge 34/92 e s.m.i.”
Nel testo della deliberazione del Consiglio comunale n.
7/2014, avente ad oggetto: “Adozione ai sensi dell'art. 26 L.R. 34/1992, variante al
piano regolatore generale comparto parco del Burchio. Esame osservazioni”, il
Sindaco fa presente che con la delibera consiliare n. 64/2013 è stata
adottata la variante ordinaria al PRG località Burchio, e afferma: “Tutte le
motivazioni politiche che hanno spinto questa Amministrazione Comunale a
sostenere tale operazione sono ampiamente riportate nella delibera citata. Rimaniamo
nella convinzione che l’operazione proposta possa rappresentare per Porto
Recanati un trampolino di lancio a livello internazionale”.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 202 del 15 luglio 2014.
“Espressione del parere di conformità ai sensi degli artt. 3 lettera a) e art.
26 comma 4 della L.R. 05/08/1992 n.34 e s.m. Comune di Porto Recanati “Variante
ordinaria al PRG nuova area turistica località Burchio” Delibere di C.C. n. 64
del 30/12/2013 (adozione) e n. 7 del 8/4/2014 (adozione definitiva)” a pag. 15,
rileva:
“Sistema insediativo: il territorio di Porto Recanati ricade nel
“sistema costiero” e in “territorio ad alta frequentazione”. Nella relazione
tecnica si precisa che la variante è coerente con gli obiettivi del PTC in
quanto “valorizzerà l'edilizia rurale di interesse storico esistente e
realizzerà volumetrie integrate, per tipologia e densità, con il contesto
rurale dell'area”. Inoltre da un controllo d'ufficio si è verificato che la
previsione non contrasta con le direttive dell'articolo 36 e con l'indirizzo
specifico dell'articolo 41.1 volto ad escludere la saturazione della
"città costiera". Inoltre l'intervento, andando a potenziare la
vegetazione presente in adiacenza del fiume Potenza, è conforme allo stesso
articolo 41.1 che recita " Nel sistema costiero debbono essere preservati
gli spazi liberi e, nelle zone già edificate, le residue aree libere, al fine
di escludere la saturazione della "città costiera"; gli spazi aperti
rimasti entro le zone edificate e lungo le infrastrutture di collegamento che
costituiscono una pausa tra gli insediamenti costieri, sono -di norma-
utilizzati per la realizzazione dello standard a verde. Gli interventi che
interessano queste aree (ed in ispecie quelle lungo i corsi d'acqua, le foci, i
laghetti di cava o retrocostieri) debbono garantire, comunque, la presenza di fasce
boscate di protezione e mitigazione ambientale, un elevato grado di
permeabilità del suolo, la messa a dimora di impianti arbustivi ed arborei,
caratterizzati dall'impiego di specie autoctone con elevata capacità di
adattamento e di compensazione ambientale".
Sempre a pag. 15, la deliberazione rileva:
“Sistema socio-economico: il Comune appartiene al contesto locale 1
“La costa” per il quale il PTC promuove la conservazione degli spazi aperti e,
in particolare per Porto Recanati, il miglioramento del terziario di servizi
alla persona. Nella Relazione tecnica si precisa come la variante si inquadra
“in una operazione più ampia di perequazione delle aree” inoltre “la sua
localizzazione defilata rispetto all'abitato di Porto Recanati, non determinerà
un appesantimento del contesto urbano”.
4) Sulla contestazione del preteso quarto vizio di legittimità: “violazione
dei principi dell’evidenza pubblica e della massima concorrenzialità nella
scelta dell’operatore privato con cui concludere l’accordo urbanistico”.
La contestazione è priva
di fondamento. Al riguardo è sufficiente citare la sentenza del TAR Toscana, Sez.
I, 18 aprile 2012, n. 771.
Una Signora aveva formulato istanza per ottenere l'autorizzazione a
lottizzare a scopo edilizio alcuni terreni nel territorio comunale (di Bucine).
Il progetto era stato approvato con deliberazione consiliare, cui era seguita
la firma della convenzione. La convenzione prevedeva che la Signora cedesse
gratuitamente all'Amministrazione alcune aree destinate ad opere di urbanizzazione
primaria.
Il TAR Toscana afferma che la controversia riguarda una convenzione di
lottizzazione, che va qualificata come contratto sostitutivo di provvedimento.
Trattasi di una forma contrattuale diversa da quella posta in essere dalle
pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di lavori pubblici o
l'approvvigionamento di beni e servizi. Questi ultimi sono contratti di diritto
civile i quali si caratterizzano per la circostanza che l'individuazione del
contraente deve avvenire secondo modalità e procedimenti predisposti all'uopo
dalla normativa (comunitaria e interna di recepimento), non essendo i soggetti
pubblici liberi di scegliere il proprio contraente. Gli accordi procedimentali
di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresentano invece
un'altra categoria poiché in essi l'oggetto di negoziazione è la stessa
funzione pubblica. Essi sono infatti diretti a disciplinare in modo concordato
con i soggetti amministrati l'esercizio delle potestà autoritative della
pubblica amministrazione e vengono regolamentati solo dai "principi"
del diritto civile (art. 11, comma 2,
l. 241/1990) poiché il soggetto pubblico, con la stipula
di tale (non "contratto" ma) accordo, non perde l'esercizio della
propria potestà autoritativa che può essere esplicata anche in executivis, come prevede espressamente l'art. 11, comma
4, l.
241/1990 (in base al quale la parte pubblica dell'accordo può recedere
unilateralmente, salvo l'obbligo di indennizzare eventuali pregiudizi al
privato).
Nei contratti ad evidenza pubblica la potestà autoritativa
dell'amministrazione si esplica invece solo nella fase di individuazione del
contraente, mentre nell'esecuzione del contratto stipulato l'amministrazione
aggiudicante si pone su un piano paritetico rispetto al contraente e quindi non
esplica alcun potere pubblico, se non in limitate e circoscritte ipotesi come
l'autorizzazione al subappalto. In questa categoria contrattuale quindi la
giurisdizione del giudice preposto al controllo sull'esercizio dei pubblici
poteri é limitata, salve le eccezioni suddette, alla fase di individuazione del
contraente, mentre le liti che insorgono durante l'esecuzione del contratto
rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
Nell'accordo procedimentale l'amministrazione stipulante non perde la
propria potestà autoritativa con la stipulazione poiché esso è diretto a
regolamentare lo stesso esercizio della funzione pubblica, ed ha la funzione o
di predeterminare il contenuto dei successivi provvedimenti oppure, come nel
caso di specie, di sostituirli. Appare quindi logico che l'amministrazione
mantenga il proprio potere pubblicistico autoritativo durante l'intero arco di
vita dell'accordo, e coerentemente con tale impostazione la giurisprudenza ha
ritenuto che per tali accordi, tra i quali rientra la convenzione di
lottizzazione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche nella
fase di esecuzione in base all'art. 11, comma 5, l. 241/1990 oggi recepito
nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del codice del processo amministrativo
(Cass. SS.UU. 1 luglio 2009, n. 15388; C.d.S. IV, 16 febbraio 2011 n. 1014).
5) Sulla contestazione del
preteso quinto vizio di legittimità: “previsione dell’accordo di pianificazione
in pregiudizio dei diritti dei terzi in violazione dell’art. 11 legge 241/90”.
Anche questa contestazione è del tutto priva di fondamento.
Verso la metà di pag. 3
della deliberazione consiliare n. 63/2013, il Sindaco afferma:
“Abbiamo chiesto alla
nuova proprietà, di acquisire aree destinate a produttive per pari estensione
in modo da non alterare i parametri urbanistici e rispondere in pieno alla
legge urbanistica regionale e non solo al PTC Provinciale. Il PTC Provinciale
ha previsto, ormai dieci anni fa, uno sviluppo per Porto Recanati,
esclusivamente turistico. La Legge Regionale 22 del 2011 all’articolo 2 recita
"Non possono essere adottati nuovi P.R.G. o varianti al P.R.G. vigenti,
anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività
produttive che prevedono ulteriori espansioni aree edificabili zona agricola
nei Comuni che non hanno completato, per almeno il 75% l’edificazione delle
aree esistenti con medesima destinazione d’uso urbanistica". L’acquisizione di aree già destinate
urbanisticamente a produttivo, da far tornare ad aree agricole e l’attuazione
di tutti i procedimenti di cessione delle varie particelle catastali dell’area,
oltre alle richieste aggiuntive volute dall’Amministrazione comunale ed
inserite nell’accordo procedimentale preliminare alla stessa variante ha
richiesto oltre 15 mesi di contatti non facili”.
Alla fine della
discussione, a pag. 23 e seguenti, la delibera 63/2013 riporta quanto segue:
“Il Consiglio comunale
VISTA la proposta di
deliberazione n. 64 del 19.12.13 promossa dall'assessore Rosalba Ubaldi
competente per materia e istruita dal Responsabile del Settore Urbanistica –
Demanio Arch. Andrea Natalini, che qui si riporta integralmente;
PREMESSO:
Che con Delibera di
Consiglio Comunale n. 10/2013 è stato definitivamente – approvato il Piano
Regolatore Generale di Porto Recanati;
- Che il Signor Vlamir
Galperin, nato a Komsomolsk- Khabarovsky (Russia) il 15.05.1953 C.F. GLP VDM
53E14 Z154N, legale rappresentante della Società Coneroblu s.r.l., con sede ad
Ancona in via Fazioli, n.11, proprietaria di alcune aree ubicate in Comune di
Porto Recanati, località Burchio, ha presentato una richiesta di variante
urbanistica per la realizzazione di un comparto turistico alberghiero;
- Che la proposta
pervenuta dal privato, in ottemperanza della Legge Regionale 22/2011, non va ad
incrementare le superfici urbane previste dal PRG, ma propone una compensazione
urbanistica, inserendo le aree edificabili all'interno del comparto del
Burchio, e rendendo agricole, le aree oggetto di compensazione;
- Che in conseguenza di ciò, anche gli altri proprietari delle aree
interessate, che ritorneranno a destinazione agricola, risultano promotori
della presente variante”.
Poi a pag. 23 e 24
vengono elencate le particelle catastali della Società Coneroblu con la
seguente valutazione di insieme “per una
superficie complessiva di mq. 300.334 (AREA DA TRASFORMARE PER UN 50% CIRCA IN
ZONA PER ATTREZZATURE RICETTIVE).
Alla fine di pag. 24 e
inizio di pag. 25, la delibera in esame riporta quanto segue: “DATO ATTO che la
compensazione che si intende effettuare risponde ai dettami dell'art. 18, comma
1, del regolamento Regione Marche dell' 8 agosto 2012 n.6 di attuazione della
L.R. 22/2011 che prevede "possono essere adottate varianti al PRG che
prevedono, a parità di superfici, la ridistribuzione di aree edificabili
all'interno del territorio comunale".
Poi la delibera elenca
(da pag. 25 all’inizio di pag. 28) una lunga serie di proprietari, con le
relative particelle catastali, le cui aree vengono destinate ad uso agricolo ai
fini della suddetta compensazione.
Sono i proprietari che
hanno liberamente consentito alla trasformazione e quindi non si vede in che
possa consistere il loro pregiudizio.
Dal testo della deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2014:
“Adozione ai sensi dell'articolo 26
l.r. 34/1992, variante al piano regolatore generale
comparto parco del Burchio. Esame osservazioni”, risulta che sono state
presentate 9 osservazioni, nessuna delle quali proveniente da un proprietario
che affermasse la lesione dei propri diritti.
6. Sulla legittimità
della nota del 16 ottobre 2014, con
la quale il Segretario generale del Comune, in qualità di facente funzione del
Responsabile del Settore VII Urbanistica – Edilizia – Demanio del Comune
stesso, ha comunicato alla Società Coneroblu s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e
seguenti legge 241/1990, l’avvio del procedimento “per l’annullamento in
autotutela amministrativa della delibera C.C. n. 63 del 30.12.2013”.
Se uno volesse mettersi
sullo stesso piano annullatorio della suddetta nota potrebbe individuarvi diversi
vizi di legittimità.
In primo luogo, esiste
una questione di competenza: la deliberazione che si vorrebbe annullare
proviene dal Consiglio comunale.
Secondo
il principio del contrarius actus il potere di annullamento d'ufficio spetta normalmente all'autorità che ha emanato l’atto che si intende
annullare (o a quella gerarchicamente superiore). Nel caso di specie il potere
di annullamento spetta al Consiglio comunale e da questa autorità doveva
partire anche l’eventuale avvio del procedimento.
Sul principio del contrarius
actus, tra le sentenze più recenti, si possono ricordare: TAR Molise, 29 aprile
2014, n. 274; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 2 aprile 2014, n. 448; TAR
Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2014, n. 3600. Quest’ultima sentenza osserva: costituisce,
infatti, ius receptum il principio secondo cui, nell'esercizio del potere di
autotutela, il potere dell'Amministrazione, tendente alla rimozione di un
precedente atto esistente ed efficace, deve essere adottato con le medesime
formalità procedimentali seguite per l'adozione dell'atto rimosso. In vero, la
funzione amministrativa in tal caso è di contenuto identico, seppure di segno
opposto, a quella esplicata in precedenza e, dunque, deve articolarsi secondo
gli stessi moduli già adottati, senza i quali essa risulta carente rispetto
all'identica causa del potere.
Si può aggiungere che lo
stesso art. 21 nonies della legge 241/1990, in tema di annullamento d’ufficio,
dispone chiaramente che il provvedimento illegittimo va annullato o dall’organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
In secondo luogo, è
configurabile un vizio di violazione di legge: il citato art. 21 nonies impone
di motivare le ragioni di interesse pubblico che determinano l’annullamento
d’ufficio e queste ragioni non possono esaurirsi nel mero ripristino della
legalità violata.
E’ configurabile anche
una ulteriore violazione di legge, in quanto sempre ai sensi dell’art. 21
nonies, è necessario tenere conto degli interessi dei destinatari del
provvedimento di annullamento e dei controinteressati (tanto più nel caso di
specie, poiché la variante urbanistica era arrivata fino al parere di
conformità positivo della Provincia).
Infine, all’accordo procedimentale – in base all’art. 11 della legge n.
241/1990 – si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili. Quindi, una volta intervenuto l’accordo, questo
può essere sciolto per mutuo consenso o nei casi di risoluzione e rescissione,
non per iniziativa unilaterale del Comune (sulla questione si può vedere TAR
Emilia-Romagna, Parma, 1 luglio 2008, n. 341).
. Sarebbe
del tutto arbitrario un ordinamento giuridico in cui la parte pubblica potesse
annullare arbitrariamente gli accordi e i contratti.
In un sistema del genere, per le
stesse vaghe e generiche ragioni in base alle quali il Comune intende annullare
la delibera consiliare n. 63/2013, potrebbero essere annullate d’ufficio le
delibere consiliari n. 3/2012, avente
ad oggetto l’approvazione dell’accordo procedimentale per la realizzazione dellavariante
al P.R.G. Localita' Bivio Regina e n. 5/2012 avente ad oggetto l’approvazione
accordo procedimentale ex scheda progetto Malibu.
Più in generale, qualsiasi
accordo procedimentale sarebbe a rischio di annullamento.
7. Sulla responsabilità per danni del Comune. -
Nella (negata) ipotesi che l’avvio del procedimento possa culminare in
un legittimo annullamento d’ufficio della deliberazione n. 63/2013, è
necessario tenere conto delle conseguenze che comunque ricadrebbero sul Comune
quanto a risarcimento danni.
Le 5 ragioni per le
quali il Comune intende procedere all’annullamento (1. - accordo di
pianificazione in assenza di una norma di legge che lo preveda; 2. - mancata
valutazione dello specifico interesse pubblico ; 3, - mancata misurazione e
valutazione dei valori economici; 4. - violazione dei principi dell’evidenza
pubblica e della massima concorrenzialità; 5. - pregiudizio dei diritti dei
terzi) ove fossero fondate, erano tutte esistenti da tempo. Quindi, emergerebbe
che il Comune ha taciuto per lungo tempo tali vizi.
L’art. 1338 del codice
civile stabilisce la responsabilità della parte che conoscendo o dovendo
conoscere una causa di invalidità del contratto non ha informato l’altra parte.
Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 luglio 2012, n. 4236, in tema di responsabilità precontrattuale, le norme di
riferimento sono rappresentate dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ.
La
prima, imponendo alle parti di comportarsi secondo buona fede, nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, disciplina la
"responsabilità precontrattuale da mancata conclusione del
contratto".
La seconda, ritenendo contrario alle
regole della correttezza il comportamento della parte, che conoscendo o dovendo
conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne informa
l'altra parte, disciplina la "responsabilità precontrattuale da contratto
invalido".
La
Corte di Cassazione ritiene sussistente una terza fattispecie, inquadrabile
anch'essa nell'ambito della norma di carattere generale di cui al citato art.
1337, rappresentata dalla "responsabilità precontrattuale da contratto
valido", che ricorre quando uno dei contraenti non assolve ad oneri
informativi diversi da quelli aventi ad oggetto le "cause di invalidità"
del contratto (si veda, tra le altre, Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n.
26725).
Pertanto
il Comune di Porto Recanati dovrebbe risarcire i danni alla Coneroblu, vale a
dire il danno emergente (consistente nelle spese che la Società ha sostenuto) e
il lucro cessante (rappresentato dalle altre occasioni favorevoli perdute).
Sul
punto si possono esaminare, tra le tante sentenze: TAR Calabria, Catanzaro,
Sez. II, 9 giugno 2009 e Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680.
Camerino, 29 ottobre 2014
(Prof.
Fabrizio Lorenzotti)
Quindi ancora non si è capito che in Italia la legge è volutamente complessa ed interpretabile... Vince chi ha agganci migliori al potere...chissà come mai stanno impiegando pii di due mesi per eleggere i membri della corte costituzionale...ma guarda un po! Possiamo stare qui a discutere per mesi...poi tutta questa storia dipenderà solo dal tipo di giudice che la esaminerà...se poi il giudice in appello sarà diverso via tutto da capo! E tutto questo perché l'Italia sta cambiando, sta cambiando verso....si, come no! Siamo messi proprio male..ma non tanto per i politici (si sa come e per chi agiscono) ma per chi ancora li segue e li vota!
RispondiEliminaCarta canta,verba volant!
RispondiEliminaCarta...igienica!
RispondiEliminaPiù passa il tempo e più il poderoso parere dell'avvocato Berti si sta ridimensionato.
RispondiEliminaTra un po mi sa che avrà la stessa portata del manuale di montaggio dell'Ikea..
Perché ci avremmo speso così tanti soldi?
Lo so,la verità fa male e fa più male Dover ingoiare un rospo che non ti piace,però a volte la coscienza di aver combattuto fino alla fine ti ripaga.
RispondiEliminaArgano vedi che era come ti dicevo ? Incontro era privato ma il parere è stato reso pubblico come si era detto nel comunicato
RispondiEliminaA questo punto chiederei le dimissioni della Segretaria Comunale e con gli due" Avvocati "hanno redatto il decreto.
RispondiEliminaCredo che questa sia la sintesi della posizione affrettata di fare una coalizione solo contro e che sta dando al paese una realtà fatta da pochi amministratori, che pur di dire no al Burchio , e coagulati in parte dall'anti Ubaldismo, possono provocare un futuro di grandi incertezze economiche al paese.
RispondiEliminaBene ha fatto il PD ad avvalorarsi di un proprio parere ,fatto da un illustre Professore, spero che ciò li porti ad un ulteriore riflessione che identifichi in maniera certa la loro posizione e che se ci andrà di mezzo il futuro politico del paese se ne faccino carico dimostrando il carattere di cui il partito che ha avuto più voti deve avere in queste circostanze.
Se il rischio sarà, probabilmente, quello di una rottura con conseguenze da me auspicabili della loro fuoriuscita dalla attuale coalizioni, non avranno solo il mio umile consenso ma quello della stragarande maggioranza dei cittadini , perché essi hanno capito quale è la pochezza dei valori e del valore che il trio Montali/Riccetti/Paccamicio rappresentano.
Auguri PD sei sulla buona strada.
Siano sempre davanti a uno dei sette nani! Chi scrive le lodi del PD adesso? Pernolo o Mangiaterrolo? Magari è il nano Senigagliesolo! Scrivere che siete la stragrande maggioranza del paese è davvero esilarante!
EliminaProbabilmente ano delle 16,41 uno dei sette nani politici sei tu ansi credo bene che definirti ottusangolo è poco .
EliminaIo sono un cittadino qualunque che nella mia libertà di azione credo che il PD abbia fatto benissimo a non farsi incastrare nell'angolo dal duo Riccetti Montali
cio che forse tu non condividi vista la tua ottusangolità
Caro registratore abusivo di riunioni che sicuramente leggi argano,bastava che con pazienza aspettassi fino ad oggi.
RispondiEliminaDal comunicato del Pd avevo capito che al Prof. Lorenzotti fosse stato richiesto un parere sulla possibilità per il Comune o addirittura per i singoli consiglieri di ricevere una richiesta di risarcimento da parte della Conero Blu. In realtà ho trovato delle controdeduzioni ai punti esposti nella relazione dell' Avv. Berti, addirittura più categoriche di quelle esposte dall' Avv. Calzolaio per la Conero Blu. Al rischio di risarcimento sono dedicate poche righe in calce. Cosa e' stato quindi chiesto veramente al Prof. Lorenzotti?
RispondiEliminaPenso che dalle risposte di Lorenzotti gli sia stato chiesto cosa succedeva se si votava no e se la strada giusta poteva essere l'annullamento intrapreso.
EliminaMa che domende fai?
EliminaLa parte importante era ed è la legimittimita delle osservazioni fatte su cui si dovrebbe basare l'annullamento del procedimento. S equeste sono fondate e valide il risarcimento non è dovuto. Se, come si evence dal parere del Prof. Lorenzotti, non hanno la validità di sussitenza il risarcimentoè dovuto.
Quindi è fondamentale la valutazione sulla legimittimità degli atti, tutto il resto è consequenziale. Capito?
Senti genio del foro, alla "fine della fiera", se l'annullamento non e' valido ma al consiglio comunale la maggioranza vota no al progetto del Burchio, il comune e i consiglieri di cosa (in soldoni) dovranno rispondere? Immagino che dovremo aspettare il gran finale dall' Avv. Tedeschini. Comunque e' tutto veramente inquietante: un segretario generale che firma un atto di annullamento che sembrerebbe non valido secondo le tesi del Prof. Lorenzotti, tesi dell'Avv. Berti fatte a pezzi da vari avvocati e tutto all'interno di una stessa coalizione. Sei quasi da invidiare anonimo dell 23:56 che vedi tutto cosi' chiaro e lineare in questa storia.
EliminaTu sei un'altra che va chiudendosi gli occhi per non vedere, Emanuela, Quello che è stato chiesto a Lorenzotti è nella risposta stessa, che è quella che ci si aspettava. Lorenzotti non è un avvocato di parte come potrebbe essere considerato Calzolaio solo perché il parere gli è stato chiesto dalla Coneroblu, ma un professore universitario di diritto amministrativo cui è stato chiesto di giudicare sulla iniziativa presa dalla maggioranza (e questo è da tenere bene a mente) a seguito del parere dell'avvocato Berti. Come mai nel caso di Berti non avete sollevato nessuna questione nonostante fosse stato ingaggiato da Montali e Riccetti? E' chiaro che le menti sempre oggettive e imparziali della sinistra hanno visto in Berti un puro e in Lorenzotti un prezzolato. Fa un piccolo conto, mia pasionaria Emanuela: se vince la Montali non porta a casa niente di niente, anzi, mantiene Montarice in quello sconcio ambientale che è (figurati che c'è addirittura un cimitero e guai chi lo tocca), Ma se perde? Mia pasionaria Emanuela, non era forse il caso di dire qualcosa quando lì a Montarice hanno steso quell'elegante mantello di pannelli fotovoltaici? Dov'erano Reboli e compagni di merende quando ciò succedeva? Manu, la verità è che l'unico pensiero che avete in mente è che abbasso il capitalismo, abbasso Rosalba Ubaldi. Tutto qui. Ci può essere un futuro per la nostra città con questa mentalità?
EliminaEmanuela, la domanda esatta al professor Lorenzotti era:
Elimina"Riesce a trovare uno spiraglio che giustifichi il nostro voto a favore del Burchio e che ci faccia salvare capra e cavoli senza urtare la sensibilità dei nostri futuri alleati in regione? Il parere di Berti si può confutare senza farci passare per quelli che vogliono, palesemente, buttare per aria la maggioranza e facendo in modo che in caso di nuove elezioni siamo abbastanza puliti da presentarci con l'UDC senza rimetterci la faccia? Quanto costa il tutto? Paghiamo in rubli o in euro?"
Concordo perfettamente con il discorso dei pannelli solari (deturpano il paesaggio e nello smaltimento non sono affatto ecologici). Siamo effettivamente colpevoli di indifferenza verso alcuni temi. Così come ora non si sta dando giusta rilevanza al problema dell'antenna telefonica che presto entrerà in funzione.Neanche Cronache Maceratesi, molto letto e attento ai problemi del territorio, stranamente non ha pubblicato nessuna inchiesta su questo tema. Non credo invece di rientrare tra quelli che " abbasso il capitalismo, abbasso Rosalba Ubaldi" a tutti i costi. Ho sempre detto che una coalizione estremamente eterogenea, nata per "eliminare" (ovviamente politicamente) la Ubaldi prima ancora che su dei programmi, avrebbe fatto emergere delle debolezze.
EliminaComunque una cosa è certa:
RispondiEliminala Conero Blu si era espressa come disponibile a rivedere al rialzo le valorizzazioni delle "compensazioni", ora con tutto questo caos e questo parere favorevole (forse anche più del loro legale), si è persa l'opportunità di poter trattare qualsiesi cosa.
L'amministrazione è in totale posizione di debolezza nei confronti della Conero Blu, ha sbagliato tutte le mosse mettendosi in grande difficoltà, sia nelle relazioni interne, sia nei confronti dell'opinione pubblica. Qualche giorno fa gongolavano e postavano su fb che avevano trovato il modo di fermare il grande scempio del Burchio, adesso sono scomparsi e non postano più nessun commento a riguardo. Che fine avere fatto? Per citarne uno....."tanto per essere precisi!" AHAHAHAH
Che vuoi dire che il parere richiesto dal Pd è stato manipolato? Prima di fare inutili supposizioni ed accuse ti consiglio di fermarti e leggerlo bene.
RispondiEliminaNon parla di possibilità di risarcimenti, parla di certezza di risarcimenti e con buone probabilità non solo di danno emergente ma anche di lucro cessate. Comincia a familiarizzare con questi termini, ti faranno comodo..
Questi pareri sono partoriti da Azzecagarbugli di parte. Prepararsi alle elezioni. Il Burchio resta nell'mbo per tutti. ConeroB compresa che presenterà un nuovo progetto a bocce ferme. Magari sotto altra pelle. La questione è solo politica. Qualcuno ha voluto così, ma sarebbe interessante leggere le perizie giurate dei tecnici di cui si sono avvalsi gli Avvocati. Perché se ne sono avvalsi vero?
RispondiEliminaAzzeccagarbugli di parte.
Eliminasi capisce da qui la parte del tuo cervello che funziona.
Non sforzarlo troppo o ti chiederà i risarcimenti.
ano delle 8.11, stai farneticando. Tecnici che chiedono ilparere di tecnici uguali a loro, I quali dovrebbero a loro volta chiedere il parere di altri tecini preisi e identici a loro e tecnici e tecnici ancora fino ad avere il parere di uno, che forse sei tu che hai capito tutto. Roba da matti.
EliminaAllora sai cosa è una perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo? NO. sai quando si chiede? NO. Un avvocato è un perito che può rilasciare perizie giurata eestimatve? NO. Parlando di new building serve rilasciare un parere non solo giuridico? Si
RispondiEliminaCredo proprio che voi due sopra siate dei bischeri!