- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che" la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro -nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie.
Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".
Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".
- La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà
precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui
essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: "Ove il
malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente
radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona" Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.
- Anche in Parlamento vi è stato un approfondito dibattito sul tema che ha avuto per obiettivo
l'approvazione di una legge in materia;
- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato
dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;
- In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, 2 comma del 267/00;
Visto l'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al
quale il pertinente parere entra a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento quale allegato A;
1. di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Porto Recanati, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di garantire la certezza
della data di presentazione e la fonte di provenienza;
3. di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il "Regolamento
comunale per il Registro dei testamenti biologici" ;
4. di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti da
assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.
Gent. Argano ci scusiamo per la confusione che abbiamo fatto maconfermiamo che il nome del gruppo è Alternativa Civica. La mozione depositata è firmata nel modo giusto, orgoglio portorecanatese era il primo nome che avevamo scelto
RispondiEliminaVorrei che rispondeste a questa domanda:per presentare il mio testamento bologico, io devo prima passare dal notaio e debbo pagarlo? Grazie Gloria Mazza.
RispondiEliminaLa mozione è molto complessa e difficile da decifrare, almeno nei passaggi legislativi che vengono citati. Presumo che sia una mozione presentata già in altri comuni e quindi corretta anche dal punto di vista della "grammatica giuridica".
RispondiEliminaCon la riserva di approfondire l'argomento sotto l'aspetto legislativo, mi limito soltanto a ragionare sul principio chiave, ovvero il diritto di decidere della propria vita o della propria non vita.
Credo che un essere umano vive solo se ha la possibilità di intraprendere rapporti con il mondo che lo circonda e scambiare quindi le proprie emozioni con quelle degli altri.
Quando un essere umano vegeta, non può avere condivisione dell'essere. E' un mio punto di vista.
Da qui credo sia giusto che ognuno, in base alla propria visione della vita e della morte, che sia essa legata a fattori religiosi o laici, possa decidere il da farsi.
E' necessaria una normativa in materia che riesca a tutelare sia chi sceglie di voler "staccare la spina", sia chi intende rimanere ancorato ad una vita artificiale.
Rispetterei la scelta di entrambi se solo fosse una propria scelta. Attualmente nel nostro paese non possiamo scegliere, c'è qualcuno che lo fa al posto nostro.
Ben vengano, quindi, iniziative di questo tipo. Rappresentano dei grimaldelli con i quali poter aprire varchi più ampi in futuro.
Alessandro Palestrini - Coordinatore SEL Porto Recanati
Per la Dott.sa Mazza:nessun costo per il comune e neanche per il cittadino e il notaio non interviene in nessun passaggio. @Alessandro: la mozione depositata non l'ho scritta io, ma si può trovare sul web.
RispondiEliminaIniziative come questa contribuiscono ad aumentare il tasso di civiltà di una comunità per il fatto stesso che vengano proposte. Spero vada in porto al più presto. Avanti così.
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