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venerdì 13 febbraio 2015

RICORSO AL TAR DELLA CONEROBLU: LE ANTEPRIME

Dalla delibera di giunta n° 21 del 09/02/2015, con la quale il Comune ha ovviamente deciso di resistere in giudizio affidando l'incarico all'Avv. Berti, sul ricorso al Tar della Coneroblu, abbiamo le prime anticipazioni sui contenuti dello stesso ricorso.
(N.B  in neretto i nostri commenti)


Nella stessa delibera si legge infatti:

VISTA la domanda di risarcimento danni e di indennizzo contenuta nel ricorso così precisata:

"la ricorrente (Coneroblu)  dichiara il proprio precipuo interesse alla corretta riedizione del potere da parte del Comune, a seguito dell'accoglimento della istanza cautelare o del ricorso nel merito, ma introduce comunque in questa sede l'azione per il risarcimento del danno per equivalente nonchè, per quanto di ragione, per il pagamento dell'indennizzo per il recesso ai sensi dell'art. 11 coma 4 della Legge 241/90"

In soldoni:  "Caro Tar, se accogli il nostro ricorso, già con questa istanza anticipiamo che stiamo chiedendo che il Comune di Porto Recanati paghi per il risarcimento del danno e per l'indennizzo dovuto per il recesso. Non quantifichiamo il tutto: ma intanto ti stiamo dicendo che vogliamo essere indennizzati...."

La delibera prosegue poi con:

"Visti i motivi posti a sostegno del ricorso: (e qui parte un riassunto dei motivi che la Coneroblu scrive  nel ricorso al TAR)

"Violazione dell'art.7 e dell'art. 21 nonies e di ogni altra applicabile disposizione della Legge n° 240 del 1991. Violazione dell'art. 42 comma 2 Dlgs 18 Agosto 2000 n° 267, Incompetenza del responsabile del settore e del Segretario Comunale ff a promuovere il procedimento di autotutela. Insussistenza di un RUP validamente nominato. Incompetenza dell'asserito RUP a formare il fascicolo istruttorio e incompletezza di questo o comunque impropria formazione del suo contenuto. Omesso riscontro alla istanza di accesso al fascicolo di ufficio. Violazione degli art. 11, 13, 21 nonies e ogni altro applicabile alla Legge 241/90, sviamento di potere (l'annullamento maschera una revoca), ulteriore sviamento di potere (decisione precostituita da una finalità politico-ideologica), contraddittorietà rispetto alle precedenti delibere, motivazione carente ed insufficiente, violazione dell'affidamento a privati, violazione delle specifiche norme e dei principi che saranno richiamati in prosieguo nella confutazione delle singole ragioni addotte dal Comune a sostegno dell'autoannullamento ed eccesso di potere sotto i profili ivi emergenti. Violazione grave ed insistita dei principi di buona fede, correttezza, tutela dell'affidamento, proporzionalità".

Viste le conclusioni rassegnate dalla società ricorrente:
"Si chiede e si confida nell'annullamento degli atti impugnati come in epigrafe e nell'accoglimento delle domande esposte nella sezione del ricorso intitolata "Azioni per il risarcimento dei danni e per l'indennizzo". Salvis juribus. Con il favore delle spese di causa"

La parte del ricorso riassunta sopra nella delibera ci fa capire che la Coneroblu porta tra le sue motivazioni soprattutto il fatto che il responsabile del settore, sostituito nell'occasione come facente funzione dalla Segretaria Generale, non poteva procedere nell'annullamento del accordo procedimentale perchè era incompetente a farlo. Si è molto dibattuto come nelle tesi dei legali della Coneroblu infatti, solo l'organo che ha emanato un determinato atto (in questo caso il Consiglio Comunale con la delibera del 31/12/2013) può annullare lo stesso atto. E non la Segretaria Generale che nell'occasione firma poi come "facente funzioni". In termini giuridici è il principio del cosiddetto "contrarius actus"

Poi viene rilevato che per il procedimento di che trattasi non è mai stato validamente  nominato un RUP (Responsabile Unico Procedimento). E che lo stesso RUP (o meglio, chi ne ha fatto le veci), era incompetente a formare il fascicolo istruttorio.
Tutta questa parte del ricorso, insomma, verte sul fatto che secondo i legali della Coneroblu la Segretaria Generale del nostro Comune Dott.ssa Donato, abbia firmato atti che non fossero di sua competenza. Sostituendosi anche al dirigente competente (capo ufficio urbanistica che il "fascicolo Burchio" molto probabilmente lo aveva istruito con la Giunta Ubaldi).
Il resto della parte di ricorso che viene riportato in delibera è facilmente comprensibile. Si accusa l'amministrazione Comunale di avere assunto una decisione marchiata da principi politico/ideologici in contraddizione con le precedenti delibere. E si rimarca la mancanza del principio di buona fede e correttezza"


Ora la parola passa al TAR: giovedì la prima camera di consiglio.



11 commenti:

  1. Il Comune di Porto Recanati (Giunta), per evitare grossi guai, dovrebbe fare come con la Khai: annullare la precedente delibera (nel caso Khai su ordinanza del TAR).

    Non sarebbe un disonore ... ... ... anzi! Supponiamo, però, che non lo farà.

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    1. Perchè con la delibera sulla Peep cosa ha fatto la Giunta? Per evitare guai al Comune e ad un assessore in particolare si è rimangiata tutto. Brava Giunta del piffero!

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  2. Veramente ci sono sentenze del Tar che dicono che la segretaria comunale può firmare.
    Ad ogni modo questo concetto che hanno alcuni che i signori XY, di passaggio e senza un curriculum degno di nota, vengono a insegnarci diritto, geologia, archeologia e turismo, e a dirci cosa dobbiamo fare tutti i giorni, mentre gli eletti in Comune sono tutti pasticcioni trinariciuti, la dice lunga sui nostri spaventosi complessi di inferiorità.

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    1. Io penso che se il Comune, come dici tu, avesse avuto il complesso di inferiorità, ora questa cosa non sarebbe davanti al Tar, ma ci sarebbero le ruspe a scavare sulla collina del Burchio. Appare evidente, al contrario, che il Comune ha fatto la voce grossa.
      Ora saranno i giudici a stabilire se era autorizzato a farla......

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    2. infatti - come scritto - quei complessi albergano fuori dal Comune, che invece è visto come il Muppet Show.

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    3. La segretaria può firmare le lettere che scrive ai suoi amici, non al posto del responsabile dell'urbanistica che stranamente è andato in ferie senza averle programmate. Chissà perché. Magari è successo lo stesso anche per il contratto della Dicearco. Poi mi pare che la delibera riporti che nel ricorso si fa riferimento al fatto che la segretaria avvia avviato, sua sponte o su richiesta di Sindaco e Riccetti, il procedimento di annullamento senza avere titolo per farlo. Si vede che a Gabicce usa così. Vedremo se ad Ancona pure. Mi sembra che manchi poco a conoscere chi ha torto o ragione. Per affermare la sostituzione dei responsabili ci vogliono i fatti e non le chiacchiere. Sarebbe bello se potessimo conoscere le versioni di Natalini e di Re. Mah!

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  3. Lorenzotti sulla questione della segretaria aveva detto la stessa cosa.Quindi ragionando come fanno alcuni dell'amministrazione questa e' la prova del complotto del PD.
    Ahah ahah ahah ahah

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    1. La stessa cosa la dice anche Tedeschini e il buon senso oltre che la legge. Ma chi comanda in Comune è la segretaria che è tanto brava perchè realizza i sogni di Reboli, Riccetti e Montali e la legge a Porto Recanati sono loro. Uber alles ! Ahahah

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  4. Finalmente qualcuno che ha il coraggio di fare la voce grossa contro le speculazioni edilizie.

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  5. Ostro è carco ... tra un po' rierà la tressa quella grossa!!... cupriteve!

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  6. Accidenti quanti esperti in diritto amministrativo leggo in questa discussione.
    Già hanno la sentenza in tasca.
    Se basta fare ricorso per avere ragione.........

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