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giovedì 12 febbraio 2015

KHAI: LA SENTENZA DEL TAR

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2014, proposto da:

Khai Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Cristina Mattiacci, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

contro
Comune di Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso Avv. Roberto Tiberi in Ancona, corso Garibaldi, 124; Comune di Porto Recanati Responsabile Settore Urbanistica - Suap, Provincia di Macerata; 
nei confronti di
Asur Marche - Area Vasta 3 Dip. Prevenzione U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, Arpam Dipartimento Provinciale di Macerata; 
per l'annullamento
della delibera della Giunta Municipale del Comune di Porto Recanati n.94 del 26/06/2014, recante ad oggetto : " Attività produttiva insalubre in Zona Industriale Santa Maria in Potenza: Provvedimenti." pubblicata sull'Albo pretorio online del Comune di Porto Recanati in data 22/07/2014 e mai comunicata alla ricorrente;
della proposta di deliberazione n.106 del 26/06/2014 del Responsabile del Settore Urbanistica - Demanio . SUAP del Comune di Porto Recanati;
dell'art.4 delle NTA del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Porto Recanati approvato con delibera C.C. n.17 del 27 marzo 2009 recante ad oggetto: "Piano insediamenti produttivi località Santa Maria in Potenza: variante finale e modifica scheda progetto due. Approvazione definitiva."
di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, ivi incluso il parere del Servizio Urbanistica prot. n.24495 del 12.11.2013 e la nota prot. 25766 del 26/11/2014 del SUAP del Comune di Porto Recanati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Recanati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’istanza ex art. 59 c.p.a. di chiarimenti ed esecuzione dell’ordinanza 422/2014 di questo Tribunale.
Rilevato che parte ricorrente, come dichiarato a verbale nella Camera di Consiglio del 5.2.2015, si è rimessa al collegio per quanto riguarda la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza e ha richiesto la condanna del Comune alle spese. Il Comune ha chiesto anche esso la condanna alle spese della ricorrente.
Ritenuto che l’ordinanza 422/2014 era, in ogni caso, tesa a permettere lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica a prescindere del parere negativo comunale, basato sulle ragioni di incompatibilità urbanistica oggetto dell’impugnazione, per cui il proseguimento dell’iter dell’AUA disposto dalla Provincia con nota 26.1.2015 non può che rendere improcedibile l’istanza.
Rilevato che il Comune, in sede di Conferenza di servizi, pur avendo ribadito il parere negativo esperito sulla base delle norme oggetto di impugnazione, non appare essersi opposto al proseguimento dell’iter autorizzativo.
Ritenuto quindi che, con la disposta prosecuzione del procedimento di AUA si sia realizzato lo scopo dell’ordinanza 422/2014, potendo comunque il parere comunale, eventualmente, essere rimeditato nel corso del proseguimento della procedura, sulla base degli ulteriori elementi a disposizione del Comune medesimo.
Ritenuto quindi che le spese per la presente istanza possano essere compensate considerato, in particolare, che al momento della notifica dell’istanza ex art. 59 c.p.a. la ricorrente non aveva la certezza che la Provincia compiesse gli ulteriori adempimenti relativi all’iter autorizzativo e che il parere del Comune non ha, come già accennato, impedito il proseguimento del procedimento di AUA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
-dichiara improcedibile l’istanza di esecuzione dell’ordinanza 422/2014.
-compensa le spese per la presente fase.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore





L'ESTENSOREIL PRESIDENTE





Se ci abbiamo capito qualcosa, ma siamo certi che qualche esperto in materia legale saprà darci le dovute delucidazioni, il Tar dice che con l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) la KHAI avrebbe avuto le carte il regola per operare. Senza AUA, no.
Pertanto (sempre se ci abbiamo capito qualcosa) una volta ottenuta l'AUA la Khai è legittimata ad operare. Ma al momento, non è legittimata a chiedere conto di nessun risarcimento al Comune.
Con l'AUA insomma, la Khai non potrà essere dichiarata "insalubre" da nessuna delibera. E opererà.

Abbiamo capito bene?

Chi ha vinto e chi ha perso?  A leggere Cronache Maceratesi è una schiacciante vittoria della Montali. Il Cittadino di Recanati ci va più cauto e parla di sentenza "cavillosa".

Se il chi ha vinto o chi ha perso si stabilisce in esito ad eventuali richieste risarcimenti che la sentenza dichiara "non dovuti", allora non vi è dubbio alcuno.  Ha vinto il Comune.

Se il chi ha vinto o chi ha perso, si stabilisce invece sul fatto che la Khai sia insalubre o meno, la domanda da porsi è che cosa succederà se la Provincia dovesse ora  concedere l'AUA. Perchè se così fosse la Khai diventerebbe "salubre" ed autorizzata ad operare.

In quel caso, potremmo ancora parlare di vittoria della Montali?








34 commenti:

  1. Hai capito bene.
    Ma ancora una volta dimostra che il comune aveva agito di fretta.
    Se la Khai otterrà l'AUA aveva ragione.
    Se non pagheremo risarcimenti evviva,ma potrà andarci sempre bene?

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    1. L'unico che ci ha guadagnato è l'avvocato , quanto chiederà al comune?

      spese compensate significa che ognuno paga il suo...

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    2. concordo con l'anonimo delle 10.23... ma comunque qualcosa la cittadinanza paga... le spese legali compensate dalla sentenza e sarei curioso sapere quanto ci costa!!!!!

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  2. TAR scrive che "il parere comunale può essere eventualmente rimeditato".
    Se alla Khai basta avere la Aua avrebbe scritto "deve", non trovate?
    Inoltre Khai chiede che si annulli un pezzo del nostro piano regolatore. Cosa che il TAR si è guardato bene dal fare.
    In realtà al Comune mancava un documento x completare il suo iter amministrativo, e il TAR giustamente glielo fa recuperare. Ma qui non si anticipa nulla su ciò che dovrebbe fare il Comune.

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  3. Sentenza che salva capra e cavoli ,

    Il comune non paga danni , ma se la provincia autorizza la ditta può aprire.

    Più che 1 a 0 del buon trevisani direi 1 a 1 .

    E vediamo cosa farà la provincia.

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  4. Il documento pubblicato dall'argano dici altro,il Tar non procede contro il comune perché ritiene che ha agito secondo le regole. ora quando tutti i documenti dei vari enti saranno disponibili,chi di dovere valuterà se l'il'insediamento di questa azienda è compatibile con la zona artigianale.

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  5. Io invece .....se posso permettermi.......mi gratto.
    Non vorrei che il Tar ci abbia graziato questa comportandosi da Pilato per poi darci un ber calcio il 19 quando ci saranno ben tre(da come si legge sul sito) ricorsi per l'affare Burchio.

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  6. Rimane poi il fatto della delibera sparita, ma forse li non si è voluto scoperchiare il vaso di pandora.

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  7. Delibera sparita o puttanata galattica??

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  8. I soliti gufi commentatori che non paghi di aver predetto erroneamente risarcimenti e bastonate varie, dopo averla presa sonoramente tra capo e collo, invece di portare mestamente a casa, rilanciano con apocalittiche stronzate degne del miglior corollario da bar centrale. Quanto mi manca. Peccato che il bar centrale non ci sia più, ma ancora più peccato che i sparaputtanateapiùnonposso vagano persi in giro. Almeno una volta li incontravi soltanto tra una caffè e una partita di biliardo, oggi li trovi ovunque, persino nel mondo virtuale.

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    1. mi sa che tu, puttanierechepiùnonposso, delle 16.30, della sentenza del Tar non hai capito un tubo. Tu come gli altri.

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    2. Il ricorso era contro la delibera.

      Il comune, come richiesto dal TAR, si è rimesso al parere dell'Autorizzazione Unica Ambientale (Provincia).

      Allora anonimo delle 16,30 ti pongo una domanda: il parere negativo del Comune è stato affrettato oppure no? Sembra proprio di si!

      Inoltre, il TAR con questa sentenza comunica che le spese del tribunale e avvocati ognuno paga le sue, "in questa fase" (citazione della sentenza).

      Dunque, se la Provincia da il parere AUA favorevole si apre una nuova fase: allora subentrano i danni da quando il Comune ha rifiutato fino all'approvazione della Provincia.

      Se la Provincia da parere AUA negativo allora si può dire che il Comune ha avuto ragione a dare parere negativo.

      Diversamente pagheremo i danni di entità ancora sconosciuta.

      Anche io sono contento se non dovrò scucire denaro, ma tu prima di cantare vittoria vacci prudente.

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    3. Al l'anonimo delle 21:07 consiglierei di continuare ad occuparsi di "chieppe e busbane" visto che di diritto non ci capisce un caXXo

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  9. 11.22 si domanda quanto ci costa l'avvocato.
    trovo un po' patetico, oltreché miope, calcolare unicamente il costo degli avvocati ogni volta che l'amministrazione viene portata al TAR per aver fatto la politica per cui è stata eletta.

    questo significa fare una partita "unica", che conteggia soltanto i soldi in cassa, dimenticando completamente la politica (poi per qualcuno la politica è un affare di soldi, come vediamo nelle cronache di questi giorni, ma questo è un altro discorso).

    forse forse che quasi 3mila persone hanno ritenuto, a maggio scorso, di dare più importanza alla città, alla salute, al paesaggio, invece che al circoletto degli amici degli amici che in 40 anni hanno messo su case e impianti manco fossimo a scampia?

    non può darsi che la 4-5-7-10 mila euro pagate all'avvocato per un processo che ALTRI hanno voluto aprire contro il Comune hanno meno valore del futuro nostro territorio, almeno per come NPP e M5S, sul piano di ciò che NON si deve fare, l'hanno immaginato, quel futuro. almeno per chi dà più valore alla democrazia che a un pugno di euro spesi, tra l'altro, per DIFENDERSI!

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    1. se la provincia approva tutto un cavolo , te la aprono e tanti saluti

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    2. ma quante ne sai 19,30?? e allora perché il tar scrive che ricevendo la aua il comune potrà "eventualmente" rimeditare la sua decisione?
      ti consiglio di leggere un po' di sentenze del consiglio di stato del 2013, in materia, tipo la 1345, che parla di "dovere" dei comuni di rifiutare le autorizzazioni davanti ad aziende insalubri come sono tutte quelle che lavorano resine plastiche.

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    3. parlo di centri abitati e zone tutelate dai piani regolatori chiaramente.

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    4. salvo che il comune ritenga di derogare e autorizzare per motivi che deve comunque chiarire.

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    5. Anonimo delle 22:39 del 12 febbraio, "eventualmente rimediare" è riferito alla delibera comunale che rifiutava l'apertura alla Khai.

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    6. "rimeditare", che è un verbo ben più morbido. vedremo chi ha ragione, pare quasi che il Tar voglia prendere tempo.
      a mio avviso la vince il Comune in Consiglio di Stato.

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  10. In base alla convenzione l'avvocato non costa nulla perchè le spese sono compensate e la convenzione non prevede liquidazione di competenze aggiuntive se non in caso di vittoria.
    Quanto all'ordinanza del Tar (non sentenza) bisogna leggerla bene e mi pare che il comune non ne esce male.
    Ai menagramo è andata male per questa volta.

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    1. convenzione non prevede spese ? ma che hai bevuto?

      1) non è berti che difendeva il comune , quindi prima cavolata

      2) anche fosse berti la difesa non te la fa grats ma a tariffario standard! finiamola di dire cavolate tanto poi sul bilancio si vede tutto!

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    2. ma 22.16 pensa che la giunta Montali sia la prima al mondo che un privato prova a portare al tar? o che la giunta Ubaldi non avesse cause e spese legali, anche x colpe-leggerezze sue? quindi un sindaco che deve fare, autorizzare tutto x non avere pensieri? sarebbe un doganiere, allora: quanti siete che volete? un fiorino !!!

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    3. Ma scusate eh ma quanto vi rode che il comune esce indenne da qualsiasi rischio di risarcimento? Adesso vi attaccate alle spese per l'avvocato? Se il comune è stato citato in causa deve difendersi cosa volevate che avesse fatto altrimenti? Ma che credete che ai tempi della Ubaldi gli avvocati fossero gratis? Siete patetici

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    4. Ma pensi davvero che il comune ne uscirà indenne? E se anche fosse che la fabbrica non sarà autorizzata, ma allora mi chiedo come le altre AUA siano state possibili, il danno per la mancata occupazione di 30 famiglie ci sarà comunque, ma a te anonimo delle 8:51 che puoi vivere senza lavorare o scrivere sul blog mentre lavori (chissà chi ti paga?), del lavoro di chi non sa come vivere non ti frega proprio niente. Vergognati

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    5. ma infatti, ormai con la Montali ci resta solo da emigrare in qualche fabbrica italiana in Romania, almeno là si può lavorare da schiavi e gassarsi i polmoni al più presto possibile. così uno risparmia pure sui contributi.

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  11. L'ordinanza è un po' "cerchiobottista" e la materia è molto complessa da valutare.
    Di sicuro l'amministrazione comunale in questo caso dimostra di aver esercitato bene le sue prerogative e competenze nell'interesse della comunità e nel rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale come,molto giustamente, dice l'anonimo delle 17:31

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    1. Sono d’accordo con l’anonimo delle 21,07 12 febbraio.

      Quest’ultima ordinanza del TAR Marche, che nasce dalla delibera di giunta nella quale il Comune di Porto Recanati ha negato la possibilità di iniziare un’attività alla ditta Khai srl, stabilisce due punti fermi.

      Punto Uno Il Comune di Porto Recanati, non essendosi opposto alla precedente ordinanza che prevedeva la richiesta da parte del Comune alla Provincia del parere AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), di fatto accetta la nullità della sua delibera che non poteva essere emessa senza questo parere.

      Punto Due “Compensa le spese per la presente fase” (testuale).

      Tutto questo significa che l’attività della Khai, fatti salvi eventuali altri rilievi, come per esempio quelli penali, non è mai iniziata e che quindi nulla è dovuto alla ricorrente fino alla delibera del Comune che inibiva l’inizio dell’attività.

      Significa inoltre che si può aprire una fase successiva nel caso in cui la Provincia desse parere AUA favorevole. In questo caso la ricorrente, tra la delibera comunale e il parere positivo della Provincia ha subito sicuramente un danno da quantificare se la ricorrente lo richiede.

      Essendo poco probabile il parere AUA negativo, giacché diversamente dovrebbero chiudere molte fabbriche in Provincia di quel tipo, e non se ne potrebbe aprire delle nuove, questa ordinanza, mentre respinge la richiesta risarcitoria del ricorrente fino alla delibera comunale, di fatto, condanna il Comune su tutta la linea poiché quella delibera, in quelle circostanze, non la doveva mai fare.

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    2. Ah si? E secondo te come sarebbe possibile condannare il Comune per lagnanza di un atto (AUE) che la provincia redigerà s a distanza di un anno dalla richiesta? Nn sarà che niente niente e la provincia ad essere negligente?

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    3. La provincia ti risponde quando tu glielo chiedi. Non prima, non dopo.

      Il comune questo parere lo doveva chiedere preventivamente, prima di deliberare il suo disposto negativo.

      Invece lo ha chiesto dopo che il TAR glielo ha imposto con la prima ordinanza.

      Ti è chiaro adesso?

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  12. si puo solo che essere felici di aver bloccato questi signori che vogliono trasformare una zona artigianale in un polo industriale a favore di una sola
    dittà , che in progetto ha di monopolizzare la zona.

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  13. Io non capisco come mai con così tanti luminari del diritto, la classe dirigente del comune abbia chiesto aiuto fuori città....rileggere almeno dieci volte, provare a capire ed interpretare, poi esprimersi! Regole basilari.

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