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mercoledì 28 giugno 2017

BURCHIO: LE OSSERVAZIONI DI CITTÀ MIA

Pubblico di seguito le due osservazioni pervenute da Città Mia sul Burchio:



OSSERVAZIONI VARIANTE ordinaria P.R.G. Area “Burchio”

Art. 26 L.R. n. 34 del 05/08/1992 e s.m.i.

 

Profili Urbanistici

 

a) Si osserva in via preliminare che il Comune di Porto Recanati sta procedendo, per l’ennesima volta, alla variazione delle previsioni di Piano Regolatore per impulso di interessi particolari e privati, al di fuori di qualsiasi programmazione generale. In questo caso, poi, ciò avviene in pendenza di un procedimento per revocazione intentato dal beneficiario della Variante (su questo punto di veda osservazioni presentate in data 16 giugno 2017, dal gruppo Città Mia sui profili tecnico-giuridici). Nella precedente deliberazione si agiva utilizzando l’articolo 8 della legge regionale 22/2011, che assume il suo autentico significato soltanto il relazione alle previsioni del Programma Operativo di Riqualificazione Urbana (PORU, che l’ente si è ben guardato dall’approvare). Anche in questa occasione la norma con cui si intende procedere fa parte delle disposizioni finali di un regolamento regionale, del tutto avulsa dalle finalità di carattere programmatorio che la legge 22/2011 intende perseguire. Sul piano politico e amministrativo risulta confermato dunque l’uso strumentale delle norme di legge, all’interno delle quali di volta in volta si estraggono i codicilli più o meno funzionali alla realizzazione di interventi ad hoc, senza alcuna valutazione di carattere strategico dei beni pubblici e degli interessi privati coinvolti.  Ciò sarebbe tanto più necessario alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha censurato proprio l’uso “disinvolto” del potere discrezionale del Comune in occasione della precedente approvazione. La valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dell’operazione proposta andrebbe invece innanzitutto fatta sulla base di una valutazione obiettiva e circostanziata dell’interesse che la città di Porto Recanati ha nel consentire la realizzazione di un ulteriore villaggio turistico su una delle sue colline più belle non ancora aggredita dalla speculazione. 

La relazione tecnica afferma invece che qualsiasi iniziativa improntata allo sviluppo turistico merita di essere considerata, ignorando il costo urbanistico e sociale che analoghe iniziativa hanno rappresentato in passato e ignorando il carico urbanistico aggiuntivo che ciò comporterà e che andrà a sommarsi a quelli della lottizzazione “Bartoloni” e del villaggio turistico, inserito anch’esso con una variante ad hoc, la NSP3. Si consideri soltanto che le strade comunali che dovranno servire tutti questi insediamenti sono soggette a severe limitazioni (in via Montarice è vigente un divieto per mezzi superiori a 7 tonnellate  e il ponte sull’autostrada non consente, se non previa autorizzazione specifica, il transito ai mezzi di cui all’articolo 62 del Codice della strada). Per non parlare del potenziamento del servizio idrico e della depurazione delle acque. Tutti costi aggiuntivi che graveranno sulla collettività, visto che, contrariamente a quanto affermato nella relazione, la lottizzazione del Burchio non costituisce affatto un “completamento del tessuto urbano”, poiché essa riguarda in realtà un’area del tutto esterna all’edificato e ancora integra nelle sue valenze ambientali e paesaggistiche. La saggezza popolare vuole che “il denaro faccia andare l’acqua in salita”. In questo caso esso pretende addirittura di far abbassare la pianura sulla collina (“La variante riguarda un comparto posto ai margini del centro urbanizzato di Porto Recanati, compreso tra due zone edificate rappresentate dalla lottizzazione dell’area ex Villa Gigli ed il PEEP 3, in una zona del territorio comunale dove la pianura comincia a declinare verso la collina”, sic! Relazione Tecnica, p. 2). Ma la realtà è, purtroppo, ben diversa: il futuro turistico di Porto Recanati necessita di interventi di qualificazione delle infrastrutture per la mobilità e i servizi e la salvaguardia ambientale, come plasticamente dimostra il nuovo mancato conferimento della bandiera blu, e non l’ennesima devastazione di un territorio già fragile e ampiamente compromesso. Era proprio questa qualificazione e ambientale ciò che si prefiggeva di realizzare la previsione a connettivo territoriale, che ora viene invece sacrificata per permettere l’edificazione di una porzione di territorio compresa in ambiti di tutela ambientali e per larga parte esclusa dall’edificabilità a causa della sua vulnerabilità idrogeologica.

 

b) Ma la vera matrice dell’operazione urbanistica è rappresentata dal lotto di proprietà SIPA, che contribuisce per il 95% alla volumetria inserita nella variante. A proposito di questa area va preliminarmente osservato che essa è stata definitivamente resa edificabile nel marzo del 2013. Soltanto sei mesi dopo si chiede però che la destinazione urbanistica appena ottenuta venga variata, a conferma della assoluta mancanza di serietà della attività pianificatoria nel Comune di Porto Recanati. Non solo: considerato il tempo tecnicamente necessario ad elaborare la variante sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale in data 30/12/2013 e tenuto conto anche che l’ideazione del progetto di un villaggio turistico sull’area del Burchio risale addirittura al 2007/2008, non si può fare a meno di nutrire qualche sospetto circa la genuina motivazione dell’originaria previsione edificatoria. Quanto poi alla effettiva realizzabilità dell’intervento sostenuta dalla relazione tecnica, si osserva che la stessa è errata. La relazione innanzitutto confonde l’indice fondiario con quello territoriale ( che invece è quello indicato nell’articolo 21  delle NTA del Prg); inoltre sbaglia  anche quando identifica la superficie  fondiaria con l’intera  porzione di lotto non compresa nelle aree inedificabili per vincoli di distanza dalle strade e dalle autostrade, mentre le norme tecniche del PRG, impongono di detrarre anche le superfici per dotazione di standard (articolo 21). La possibilità effettiva di utilizzare la volumetria massima va quindi ricalcolata, e comunque si tratta anche di verificare la realizzabilità dell’intervento in riferimento alla configurazione del lotto, come chiaramente espresso dal Consiglio di Stato, sulla base del pare della Soprintendenza ai Beni culturali.

 

c) La proposta di variante contiene la riduzione dell’ambito di tutela integrale affaccio collinare costiero, art. 23.10 nta PTC). Il fine della proposta di riduzione è quello di rendere possibile la realizzazione di alcuni comparti edificatori e il loro collegamento, realizzazione che sarebbe invece impossibile in base alla vigente situazione poiché le norme di tutela integrale vietano  “ogni nuova edificazione, nonché l’ampliamento degli edifici esistenti.” La riduzione dell’ambito di tutela era contenuta anche nella precedente variante. L’attuale variante non fa che riproporre la stessa impostazione, recependo le prescrizioni della Provincia, che, peraltro, rimandava tutto alle valutazioni in sede di VIA. Ciò che risulta confermato è dunque il rifiuto da parte dei proponenti la variante in oggetto di conformarsi a quanto stabilito in sede di adeguamento del PRG al PTC, allorché veniva ampliato l’ambito di tutela fino “alla quota altimetrica più alta, fuori dall’esistente edificato, considerata come la punta terminale della linea di crinale.” La volontà di manomettere l’ambito di tutela dell’affaccio collinare ha un’unica motivazione: rendere possibile l’edificazione prevista. Gli studi topografici e fotografici citati nella relazione sono evidentemente funzionali a questo obiettivo e di fatto sminuiscono il valore paesaggistico dell’affaccio sulla base di valutazioni del tutto arbitrarie, di cui sarebbe necessario quantomeno una verifica “in contraddittorio”, con uno studio indipendente. In questo modo, al contrario, un bene pubblico di tipo paesaggistico riconosciuto e tutelato viene di fatto privatizzato divenendo  un elemento di valorizzazione immobiliare.

 

d) Il Prg di Porto Recanati è sottoposto alle limitazioni del PTC per ciò che riguarda l’edilizia residenziale. Al fine di evitare, de facto e de jure, la trasformazione della volumetria turistica, che in quanto tale non viene calcolata come residenziale ma che spesso, specie a Porto Recanati, subisce questa metamorfosi, si chiede che l’articolo 34 ter venga modificato come segue: “tali zone possono essere destinate ad alberghi, pensioni, residences, così come definite dall’articolo 10 della legge regionale 11/07/2006 e successive modificazioni”, eliminando le parole successive, fino a “comparto unitario” comprese.

Per tutto quanto esposto ed argomentato ai punti a), b), c) e d) delle su esposte osservazioni,

 

SI PROPONE

 

Di annullare in auto-tutela la delibera n. 18 del 20 marzo 2017, o in subordine chiederne la sospensione dell'esecutorietà, sino al termine del giudizio di revocazione pendente.

 

Con osservanza.

Porto Recanati lì 17 giugno 2017

I consiglieri del Gruppo “Porto Recanati Città Mia”

 

Prof. Giovanni Giri          Sig.ra Giancarla Grilli





OSSERVAZIONI VARIANTE ordinaria P.R.G. Area “Burchio”

 

Profili tecnico-giuridici

 

Le osservazioni di carattere tecnico-giuridico che in questa sede si intendono portare all'attenzione degli organi amministrativi preposti, riguardano i contenuti della relazione generale predisposta dal Dirigente dell'UU. TT. Geom. Daniele Re, che rimanda la valutazione sulla legittimità della riproposizione della variante nell'area Burchio (già bocciata quella del dicembre 2013 dalla sentenza del C.d.S. .n. 1337/2016, attualmente impugnata per revocazione dalla società soccombente che tra l'altro risulta essere il soggetto richiedente l'intera variante – Coneroblu s.r.l.), al parere richiesto dall'amministrazione e puntualmente predisposto dall'Avv. Prof. Mario Sanino di Roma.

 

PREMESSA

 

Nella relazione tecnica generale, si riferisce che il parere di detto professionista, conferma la possibilità di intraprendere l'esame della variante ab origine, ancorché la precedente variante del dicembre 2013 risulti pendente in fase di revocazione. Prima evidente anomalia risulta essere che tra i documenti reperibili nell'albo pretorio comunale e pubblicati secondo i termini di legge il 20 marzo u.s., sulla nuova variante del Burchio, manca proprio il testo del parere fornito dall'Avv. Sanino. Rimane solo la valutazione del responsabile incaricato dell'intero procedimento Geom. Re, che afferma con assoluta certezza la legittimità riconosciuta all'intera variante dal Prof. Sanino.

 

In realtà, una volta avuto accesso agli atti e riscontrato il testo integrale di detto parere, come era prevedibile, la valutazione tecnico-giuridica del professionista incaricato, risulta di ben altro tenore e spessore.

 

Volendo procedere per gradi nell'analisi di detto parere, va riscontrato primariamente quanto  sancito dalla sentenza del massimo organo di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica n. 1337/2016, in merito particolarmente alla valutazione del diritto al risarcimento della società ricorrente per revocazione, quale soggetto leso dalla disposizione amministrativa di annullamento della delibera di adozione della variante, per danno emergente derivato dal mancato ottenimento di un affare sul quale il soggetto aveva maturato affidamento ingenerato dall'ente stesso. 

 

Nulla quaestio sull'argomento, tra l'altro ampiamente riconosciuto e rispettato dal Comune di Porto Recanati, il quale sotto l'amministrazione commissariale del Dott. Passerotti, ha provveduto nel maggio del 2016, a formulare proposta di definizione in ottemperanza al dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato. Il soggetto privato richiedente la variante (Coneroblu srl), non avendo dato seguito alla proposta formulata dall'ente, ricorre impugnando la sentenza n. 1337/2016 del CdS per revocazione.

 

Ad oggi non si conosce l'esito del procedimento di impugnazione.

 

Ciò che rileva maggiormente in questa sede, tuttavia, è la valutazione che il Prof. Sanino compie nei confronti del merito e dei presupposti di legittimità che la nuova variante deve rispettare.

Riportando testualmente la conclusione del parere tecnico, va notato che: “...deve rimarcarsi che ogni riesercizio del potere discrezionale di governo del territorio, non potrà ignorare i principi affermati dal Consiglio di Stato (salvo sempre l'eventuale accoglimento del ricorso per revocazione) e quindi non potrà omettere una approfondita disamina – con corredata estrinsecazione dell'iter logico-motivazionale alla base delle determinazioni assunte – sullo specifico interesse pubblico urbanistico sottostante alla adozione della variante. Interesse che non potrà quindi essere desunto unicamente dalla “convenienza” sul piano turistico-economico della realizzazione del complesso alberghiero-residenziale, ma dovrà necessariamente accertare l'impatto che esso produce sull'ordinato sviluppo del territorio comunale.”

Ed infine: “In questa ipotesi peraltro il provvedimento che si adottasse, dovrebbe essere accompagnato da una motivazione ampia, congrua ed esauriente: in definitiva al di sopra di ogni possibile critica”

 

In definitiva il Prof. Sanino lascia intuire, che aldilà della pur riconosciuta e legittima facoltà dell'ente di riproporre una variante nella medesima area, già oggetto di valutazione della giustizia amministrativa, questa discrezionalità va piegata all'assoluto ed inopinabile rispetto dei principi sanciti dalla sentenza del CdS e dell'interesse pubblico alla base di essa, non potendo la mera convenienza turistico-economica, prevalere sull'impatto territoriale e sull'interesse diffuso della comunità.

 

Considerazioni e valutazioni precise e puntuali che il dirigente responsabile del procedimento ha inopinatamente omesso di riportare nella sua relazione e che come ovvio espone la variante adottata dall'amministrazione comunale con delibera n. 18 del 20.03.2017, ad una evidente reiterazione di illegittimità.

 

Sulla base delle istanze formulate dal Prof. Sanino, passiamo ad analizzare quali siano le disamine compiute dall'amministrazione sullo specifico interesse pubblico salvaguardato dalla nuova variante.

 

Nella più oscura attuazione del potere di gestione del territorio, codesta amministrazione, ha portato all'approvazione una proposta di variante, senza presentare contestualmente un Accordo di Programma, né un piano economico e/o progettuale di ciò che sarà realizzato nell'area oggetto di variante.

Un salto nel buio in aperta violazione dell'art. 34 del TUEL, nel quale il Comune di Porto Recanati riconosce una regalia amministrativa a tutto vantaggio del privato richiedente. 

 

Nella relazione ciò che si evince dell'intero contenuto della variante, è che l'unica differenza rispetto a quella del dicembre 2013 (bocciata dal CdS), sia la riduzione di volumetria realizzanda. Si passa infatti dai circa 78.000 m.c. della prima variante ai circa 47.000 m.c. dell'attuale.

Riduzione obbligata dall'Autorità di Bacino della Regione Marche che, nel luglio del 2016, ha presentato il nuovo piano PAI, nel quale gran parte della collina del Burchio viene classificata sotto la categoria P2 R3, ovvero con grave rischio idrogeologico, che si tramuta in vincolo di assoluta inedificabilità.

 

Chiaro dunque che il progetto iniziale che fu presentato all'alba del dicembre 2013, dovrà essere modificato. In che misura e con quale modalità non è dato sapere, ma tant'è che l'Amministrazione Comunale, considera opportuna la scelta di operarvi una variante ad “occhi chiusi”.

 

Prosegue l'elaborato del Geom. Re, affermando comunque che sia il Comune di Porto Recanati, sia il privato richiedente, hanno presentato presso l'Autorità di Bacino della Regione Marche, osservazioni tendenti ad ottenere la retrocessione ad R2 dell'intera area.

Tradotto, significa che in attesa dell'adozione definitiva del nuovo piano PAI, non si esclude la possibilità che l'intera area (che ricordiamo avere estensione pari a ca. 30 ha), possa essere lottizzata.

Si tornerebbe quindi alla volumetria originaria e con molta probabilità si potrà operare un completo “copia-incolla” della variante precedente.

 

La motivazione posta alla base dell'accoglimento della nuova variante, come indicato nella prefazione della relazione tecnica, risulta essere sempre legata al solo interesse turistico-economicoe non si compie mai un'analisi vera e propria dell'impatto sul territorio e sul suo ordinato sviluppo.

Anche perché di sviluppo ordinato del territorio comunale non vi è neanche l'ombra, posto che nel passato recente, le politiche urbanistiche hanno piegato il P.R.G. agli interessi dei privati.

 

Su tutti emblematico è il caso del Lotto Si.Pa., accatastato al NCEU al Foglio 20, Part. 342, superficie  mq.  29.170, indice di edificabilità: 3,00 mc/mq., volume realizzabile:  mc. 87.510.

Tale lotto come specificato nella relazione, costituisce una delle aree da cui derivano la maggior parte dei diritti edificatori cedenti.

E' il risultato di variante urbanistica del 19 marzo 2013, quale area di interesse allo sviluppo produttivo/industriale del territorio. Una previsione che viene sconfessata neanche 9 mesi dopo, quando con ulteriore variante al PRG, l'area viene retrocessa a verde attrezzato, per permettere la perequazione di diritti edificatori a vantaggio del Burchio. Il tutto giustificato dalla consapevolezza dell'amministrazione comunale, che il comparto industriale non avrebbe visto sviluppo nel breve periodo.

In meno di 9 mesi quell'area subisce due varianti!!! Se è questo l'ordinato sviluppo del territorio, siamo proprio messi male. Tra l'altro il proprietario del lotto SiPa oggi è uno dei soggetti richiedenti la variante.

 

Più volte viene richiamata la normativa di cui alla Legge Regionale 22/2011, che consente l'utilizzo degli strumenti urbanistici secondo l'iter scelto dall'amministrazione, peccato non si prenda mai in considerazione che proprio tale normativa, è volta ad evitare le varianti concesse a macchia di leopardo, come si sta facendo in questa occasione.

 

In questo senso, la L. R. n. 22/2011, introduce un nuovo strumento urbanistico attuativo: il Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana (PORU), da introdurre negli enti locali attraverso uno specifico Atto di Indirizzo.

L’Atto di indirizzo si costituisce come un insieme di linee guida per la trasformazione, esso anticipa obiettivi e criteri generali per la riqualificazione urbana. Molti comuni della fascia costiera vi stanno già provvedendo e con lo strumento del PORU, si auto-tutelano da possibili operazioni speculatorie dei privati e dalla possibilità per le amministrazioni di fare scempio del P.R.G.

 

Ben avrebbe fatto dunque, l'amministrazione comunale a provvedere alla stesura preventiva di questo strumento, prima di riproporre una variante nell'area Burchio. Ciò avrebbe permesso quanto meno il rispetto di uno sviluppo urbano ordinato così come indicato dal Prof. Sanino. 

 

Tirando le somme, in tutta la relazione si trovano riferimenti alla precedente variante, per giustificare la bontà di quella nuova, tanto da sostanziarsi nella considerazione che persino le procedure di VAS e VIA che la provincia dovrà attuare in relazione all'adozione della stessa, saranno sicuramente favorevoli, poiché il vecchio progetto (testuali parole): “è si dimensionalmente superiore al presente, ma uguale come impostazione...”.

 

Per tutto quanto esposto in premessa,

 

OSSERVATO CHE

 

- L'intera variante proposta con Delibera di Consiglio n. 18 del 20 marzo 2017, debba ritenersi “illegittima”, poiché come ampiamente argomentato, rispecchia in toto la precedente del dicembre 2013 e pertanto in caso di ricorso dinanzi al TAR, vedrebbe l'immediata caducazione;

- La palese omissione di valutazione delle istanze conclusive suggerite dal parere del Prof. Sanino, denota la superficialità e il pretestuoso favore con cui l'amministrazione sta procedendo nell'iter amministrativo;

- Sostanziandosi la nuova variante, in una copia ridotta della precedente e risultando gli interessi posti alla base di essa, solo e meramente privatistici; 

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze presentante dalla Coneroblu in sede di revocazione, il Comune si esporrà alla duplicazione di atti amministrativi con potenziale danno erariale per l'Ente;

 

SI PROPONE

 

Di annullare in auto-tutela la delibera n. 18 del 20 marzo 2017, o in subordine chiederne la sospensione dell'esecutorietà, sino al termine del giudizio di revocazione pendente.

 

Con osservanza.

I consiglieri del Gruppo “Porto Recanati Città Mia”

 

Prof. Giovanni Giri          Sig.ra Giancarla Grilli

 

 

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