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giovedì 7 aprile 2016

GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA: COSA E' E COME FUNZIONA

Come noto la sentenza del Consiglio di Stato sul Burchio, prevede il sottonotato passaggio riguardante alla clausola risarcitoria:

"A tale riguardo, a norma dell'art. 34 comma 4 c.p.a. - il Comune presenterà alla controparte, nel termine di novanta giorni dal deposito della presente decisione, una motivata e articolata proposta risarcitoria, ferma restando la possibilità per i privati, in caso di mancato raggiungimento o di inesecuzione dell'accordo, di adire il giudice dell'ottemperanza"


Mi sono dunque chiesto ed ho chiesto a wikipedia, cosa sia il "giudice dell'ottemperanza"- Trascrivo:



Igiudizio di ottemperanza è un istituto dell'ordinamento giuridico italiano. La sua funzione è quella di permettere alla parte risultata vittoriosa di dare esecuzione ad una sentenza nel processo amministrativo, qualora la pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.

Presupposti[modifica | modifica wikitesto]

I presupposti fondamentali sono che:
  1. La sentenza, il lodo arbitrale,[1] od anche le ordinanze[2] (ad esempio quelle di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.);
  2. Il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza deve essere passato in giudicato (è ammissibile anche nei confronti delle sentenze emanate in primo grado e non sospese dal Consiglio di Stato)
  3. La stessa sentenza non deve essere autoapplicativa, non deve cioè esaurire il proprio contenuto in un effetto demolitorio
Il primo presupposto ha comportato in passato diversi problemi relativamente alla situazione delle sentenze non passate in giudicato, che in base all'art. 33 della legge T.A.R.sono automaticamente esecutive, per le quali non era invece possibile il giudizio di ottemperanza. La situazione si è risolta con la legge 205/2000 che ha previsto un rimedio apposito il quale conferisce al Tribunale poteri analoghi al giudice dell'ottemperanza riguardo a tali sentenze, per cui oggi dal punto di vista della tutela del ricorrente si ha una situazione sostanzialmente analoga per le sentenze passate in giudicato e non.
Il secondo requisito impone semplicemente che la pretesa del ricorrente non sia di per sé soddisfatta dalla semplice sentenza. Un caso tipico è quello del ricorrente che chiede l'annullamento di un Provvedimento amministrativo (che è l'insieme degli atti amministrativi) il quale se ottiene una sentenza positiva a nulla servirebbe un giudizio di ottemperanza. L'utilità del giudizio di ottemperanza è palese invece quando il contenuto della sentenza non è soltanto di annullamento ma prevede anche un comportamento attivo dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non ponga in essere tale comportamento dovuto il privato può allora rivolgersi al giudice perché l'amministrazione “ottemperi” a quanto dallo stesso statuito con la sentenza.

Disciplina[modifica | modifica wikitesto]

La normativa è molto esigua. Riferimenti all'istituto li ritroviamo nell'art. 27, n. 4 del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (""Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato),[3] e nell'omonimo articolo della legge T.A.R. i quali rispettivamente qualificano l'ottemperanza come uno dei casi di giurisdizione anche nel merito e uno dei casi in cui il procedimento si svolge in Camera di consiglio. Importanti sono l'art. 90 e 91 del regolamento di procedura per i giudizi davanti al Consiglio di Stato della Repubblica Italiana i quali pongono una, peraltro, scarna disciplina relativa agli aspetti procedurali. Importante è anche l'art 37 della legge T.A.R. riguardante la competenza secondo il quale: “I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale".
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.”

Procedimento

Ai sensi dell'art. 90 2º comma del reg. di procedura prima del ricorso occorre mettere in mora l'amministrazione tramite apposito atto notificato alla stessa. A proporre ricorso sono legittimati tutti quei soggetti sui quali il giudicato produce effetti immediati e cioè coloro che hanno partecipato al giudizio. Il ricorso si propone, entro il termine prescrizionale decennale, tramite domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato (art. 90). Una volta depositato il ricorso presso la segreteria del giudice adito, il segretario da immediata comunicazione al Ministero che entro 20 giorni può trasmettere osservazioni alla segreteria, tale comunicazione viene normalmente disposta anche a favore dell'amministrazione interessata.
L'art. 27 della legge T.A.R. prevede il procedimento in Camera di Consiglio al quale le parti possono anche partecipare o richiede la fissazione di una udienza pubblica. Tale possibilità è configurata dal legislatore come un diritto in relazione al fatto che la Camera di Consiglio comporta un contraddittorio limitato e quindi una minor possibilità di difesa delle parti.
Il giudizio può concludersi con un provvedimento il cui contenuto può essere dei più vari e di diversa efficacia.
La sentenza può innanzi tutto prevedere un termine entro (spesso entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere) il quale l'amministrazione dovrà provvedere. Appare palese come tale contenuto sia poco verosimilmente satisfativo per il ricorrente. Diversa è invece la tendenza, oramai maggioritaria, secondo la quale il contenuto risulta esser più articolato ed incisivo comportando non solo l'indicazione di un termine per provvedere ma anche la previsione di una data nella quale verrà verificato il comportamento dell'amministrazione, al cui esito negativo il giudice potrà sostituirsi all'amministrazione inerte o nominare un commissario ad acta, figura creata dalla giurisprudenza, al fine di rendere esecutiva la sentenza passata in giudicato. Spesso, l'operato del commissario ad acta, può risultare insoddisfacente per il privato, in questo caso, il soggetto interessato, può chiedere al giudice ulteriori disposizioni attuative. Data la natura di organo giurisdizionale del commissario ad acta, i suoi atti sono reclamabili davanti allo stesso giudice dell'ottemperanza, in base alla regola generale della competenza sugli incidenti in sede esecutiva che spetta al giudice stesso dell'esecuzione.
Rispetto alle sentenze di ottemperanza non è ammesso appello.
Secondo alcuni autori, l'obbligo della PA di conformarsi alla statuizione del giudice corrisponde ad un diritto soggettivo perfetto dell'interessato; ciò ha influenza sul provvedimento della PA non conforme al decisum che sarebbe pertanto nullo ed improduttivo di effetti perché adottato in carenza di potere. Di diverso avviso la tradizionale opinione dottrinale che ritiene sia un potere discrezionale quello dell'amministrazione di conformarsi al dictat del giudice, sicché all'interessato residuerebbe una posizione in termini di interesse legittimo.
Va rilevato, inoltre, come sia stata recentemente prevista la possibilità di assicurare sia l'esecuzione anche delle ordinanze cautelari, mediante l'attribuzione al giudice degli stessi poteri previsti per il giudizio di ottemperanza, sia di sentenze di primo grado aventi esecutività non sospesa.
In ultimo va evidenziato che tramite il giudizio di ottemperanza si può portare ad esecuzione anche la sentenza del giudice civile, oltre che naturalmente quella emanata dal giudice amministrativo.





3 commenti:

  1. Alla Conero blu non basta il capitale sociale per pagare le spese processuali, forse faranno meglio a ritirarsi con la coda tra le gambe.

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  2. Passerotti dice:Nessun rischio risarcimenti per il comune...e tu ancora parli?

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