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giovedì 3 dicembre 2015

PIANO ANTENNE: LE OSSERVAZIONI DI ALTERNATIVA CIVICA

                Ill.mo Sig.
Dott. Mauro Passerotti
Commissario Straordinario
Comune di Porto Recanati

Egr. Sig.
Dott. Michele Cittadini
Resp. Ufficio Settore IV Urbanistica – Demanio


Oggetto: OSSERVAZIONI PRELIMINARI – PIANO ANTENNE


PREMESSO CHE
a)-La L. R. n. 225/2001, ha introdotto ex art. 5, l’obbligo per i Comuni di predisporre il Piano di organizzazione del sistema di radiocomunicazioni (volgarmente chiamato “piano delle antenne”), che costituisce lo strumento urbanistico sulla base del quale è possibile l’individuazione - concertata con i soggetti gestori delle reti - delle parti di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti. Stabilendo quindi che il Piano di Organizzazione costituisce lo strumento urbanistico perfetto e necessario al fine di disciplinare i profili attinenti all’ubicazione degli impianti, in quanto, per espressa previsione legislativa, è idoneo a garantire il rispetto degli interessi partecipativi dei gestori delle reti, consentendo un adeguato conseguimento degli obiettivi sottesi a tale disciplina di settore;
b)- Il comma 2 dell’art. 5 L.R. 225/2001, prevede che “I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicono apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c)- L’art. 7 della L.R. n. 225/2001 come modificata dalla L.R. n. 23/2011, specifica il divieto di installazione sia di “sistemi radianti” che di antenne per la telefonia mobile: a)su immobili vincolati ai sensi del Titolo I° del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 o individuati dai Comuni come edifici di pregio storico-architettonico;b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;
d)- Il comma 9 dell’art. 87 D. Lgs. 259/2003, prevede una forma di silenzio assenso, salvo che il dissenso sulla collocazione dell’impianto sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, quindi ad es. ASL, Arpam, Sopritendenze ai beni storico architettonici, paesaggistici e archeologici (comma 8 art. 87), in questo caso la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, ma previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati;
e)- Con un ritardo di (“soli”) 14 anni rispetto al dettame normativo, il Comune di Porto Recanati ha intenzione di dotarsi di un “Piano Antenne”, da redigersi sulla base dei risultati evidenziati dalla ditta POLAB S.r.l.;
CONSIDERATO CHE
- Il Piano Antenne (d’ora in poi così definito significando Piano di organizzazione del sistema di radiocomunicazioni) individua le aree idonee all’installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano (mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell’installazione per minimizzarne l’intrusione visiva); definisce, ove ritenuto necessario al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti, la pertinente disciplina per perseguire i predetti obiettivi può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili, mentre,  al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico all’uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio, non può in nessun caso prevedere anche in forme indirette o elusive, un generale divieto di installazione degli impianti sull’intero territorio comunale, con conseguenti pregiudizi all’efficienza del servizio; prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato;  prevedere la delocalizzazione degli impianti preesistenti in assenza di adeguata motivazione sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza giustificazione tecnica; prevedere l’assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
- La potestà normativa assegnata ai Comuni ex art. 8, comma 6 della legge quadro 36/2001, deve tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili – scuole, ospedali, edifici adibiti ad ospitare persone con acclarato deficit immunitario – alle immissioni radioelettriche), ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4.04.2013 n. 1873).
- Da un’attenta ricerca giurisprudenziale sull’orientamento comune e vigente nel settore di giustizia amministrativa, risulta ormai consolidato il principio secondo il quale in materia di installazione di stazioni radio e antenne di telefonia mobile, la competenza legislativa rimanga esclusivamente appannaggio dello Stato.
- Laddove infatti l’intervento legislativo dell’ente comunale (Piano Antenne), tenda a restringere ladeterminazione dei limiti di localizzazione degli impianti, questa non può tradursi, per il suo carattere generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche, anche perché siffatta tutela è riservata dall’art. 4 della L. n. 36/2001 allo Stato.
- La gerarchia delle fonti normative stabilisce che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, eventualmente richiamata per la redazione di un regolamento comunale e/o Piano Antenne che deroghi alla normativa statale, è di esclusiva competenza dello Stato. Non possono quindi gli enti locali legiferare autonomamente in deroga alla legge nazionale.
- Sulla base del già richiamato art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, i Comuni possono adottare un Piano Antenne (sotto forma di regolamento) al fine di un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, tuttavia da esso debbono discendere regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, e non un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche (C.d.S., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557). Se ne desume, tra l’altro, che l’Amministrazione comunale - nel pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/03- non può limitarsi alla mera ricognizione della disciplina del P.R.G. sui siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa valore cogente ed inderogabile, ma deve verificare l’idoneità della localizzazione a soddisfare lo sviluppo di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui deve garantirsi il servizio di telefonia in discorso (C.d.S., Sez. VI, n. 7588 del 2010).
- Ove il regolamento comunale suddivida il territorio in tipi di aree, in funzione della procedura ex art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili), esso è illegittimo per contrasto con il menzionato D. Lgs, che non consente ai Comuni di estendere le proprie competenze sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti: ciò, perché l’installazione di impianti di telecomunicazione si deve ritenere consentita in generale sull’intero territorio comunale, in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431; id., 23 giugno 2008, n. 3133). Tanto in forza dell’esigenza di trovare un punto di mediazione ordinata, onde evitare che le competenze di cui sono titolari i Comuni nella materia in esame si esplichino in ambiti diversi da quelli strettamente urbanistici, riservati ad altri Enti (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 6473 del 2010);
- Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura arbitraria di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534);
SI OSSERVA CHE
1. PIANO ANTENNE A RISCHIO INUTILITA’. Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati nelle considerazioni e in ossequio ai dettami legislativi, un Piano Antenne che nella individuazione dei siti di installazione dei ripetitori di telefonia mobile, sia carente della concertazione di organi preposti alla salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute pubblica, quali Arpam, Asl e Soprintendenza, sarebbe sicuramente impugnabile da parte dei gestori di telefonia e facilmente trasformabile in lettera morta;
2. LIMITE DI INSTALLAZIONE. Senza un piano di individuazione di “siti sensibili” (quali scuole, ospedali, impianti di accesso pubblico come parchi, palestre, situazioni con dimostrata presenza di soggetti a rischio immunità), unico vero parametro di limitazione al presupposto generale che l’intero territorio comunale sia a disposizione degli apparati radio-elettrici, il Piano Antenne rischia solo di essere un buon esercizio di stile dell’amministrazione locale e niente più;
3. PIANO IMMOBILI VINCOLATI? Richiamando il punto c) di cui alle premesse, è necessario redigere preventivamente al Piano Antenne, un registro degli immobili di cui al Titolo I° del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ove ve ne fossero, in modo tale da salvaguardare detti edifici da possibili installazioni future;
4. PIANO ANTENNE: OBIETTIVO? Sembra che la relazione della POLAB, lungi da recepire puntualmente i divieti imposti dalla Legge Regionale, abbia sostanzialmente perseguito un unico obiettivo: sottrarre alla disponibilità dei privati, i siti in cui installare le antenne. Altrimenti non si intuisce come tra le aree potenziali sia stato possibile annoverare il Piazzale Giovanni XXIII, che esso solo, violerebbe sia l’art. 7 della L.R. 225/01 già richiamata al punto c) in premessa, sia le norme di attuazione della Legge Nazionale, che impongono ai Comuni di adottare Piani che minimizzino l’intrusione visiva.
Con osservanza.
Porto Recanati lì 2.12.2015
Alternativa Civica

Il capogruppo ex Assessore Attilio Fiaschetti

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