PREMESSO CHE
Il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, elaborato dall'Autorità di Bacino delle Marche ai sensi della Legge 183/89, della Legge 365/00, della Legge Regionale 13/99 e adottato con delibera 15/2001 e 43/2003, individua nella porzione fatta oggetto di variante aree in dissesto ed aree esondabili.
Con recente provvedimento approvato in prima adozione in data 08/08/2016, l'Autorità Regionale ha apportato importanti modifiche.
Le modifiche interessano una vasta zona oggetto di variante classificata come F-16-002-P3, dove il rischio idrogeologico è stato innalzato da R2 “medio” a R3 “elevato”, nonché altra zona, sempre inclusa, a rischio esondazione classificata come E-16-002-R4 (rischio molto elevato).
Le modifiche hanno fatto scattare le c.d. norme di salvaguardia che, applicando la normativa più restrittiva, di fatto hanno temporaneamente privato dell'edificabilità una delle due zone oggetto di variante.
Nella proposta di Variante non è ravvisabile un parere preventivo dell'autorità di bacino competente o altro atto di indirizzo conseguente alle risultanze dei monitoraggi effettuati; non si ravvisa neppure un parere preliminare sulla conformità del progetto di massima.
CONSIDERATO
Che secondo il comitato tecnico dell'Autorità di Bacino Regionale, la pericolosità idraulica e geologica, e dunque la probabilità di accadimenti alluvionali e franosi nella collina del Burchio si è addirittura aggravata rispetto al 2003 (anno di redazione del Piano).
Che la pericolosità idro-geologica della zona è ulteriormente confermata dal piano comunale di Protezione Civile che, per la stessa, prevede addirittura un piano di evacuazione.
Che appare inopportuno, oltre che illegittimo, in relazione alla “ratio” ed ai principi stabiliti dalla Legge Regionale 22/2011 titolata: “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" procedere ad una variante del P.R.G.:
Che la proposta di variante, in violazione dell'art. 10 della L.R. 22/2011, non contiene né una verifica di compatibilità idraulica volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né prevede interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.
Tanto premesso la scrivente
CHIEDE
che la proposta di variante in oggetto, non venga definitivamente approvata e chiede pertanto che per i terreni oggetto di variante sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica prevista dal R.R.G Vigente o in via subordinata, che la procedura di variante al P.R.G. venga sospesa in attesa dell'approvazione definitiva delle modifiche al Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità Regionale in data 8/8/2016.
Porto Recanati 19/06/2017
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