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mercoledì 6 aprile 2016

BURCHIO: C'E' LA SENTENZA (E SMONTA, NEI CONTENUTI ESSENZIALI, QUELLA DEL TAR MARCHE)






Pubblico sotto la sentenza del Burchio. Chi volesse abbreviare può leggersi solo il tratto saliente che è questo. Ovvero dove si reputa che la Giunta Ubaldi ha omesso di considerare il gravissimo, negativo impatto che l'opera avrebbe avuto sul delicato equilibrio del proprio territorio. Ed ha pertanto esercitato in maniera erronea la sua discrezionalità  adottando una delibera illegittima ed esponendo, come successo, al rischio di annullamento in autotutela la variante in questione.

ECCO IL PASSAGGIO:

.3. In definitiva il Comune, nell’approvare la variante poi annullata in autotutela, ha considerato una serie di importanti vantaggi che sarebbero potuti derivare dall’operazione (dal potenziamento dell’offerta turistica alla positiva ricaduta occupazionale all’avvio di interventi di urbanizzazione primaria), ma ha del tutto omesso di considerare il gravissimo, negativo impatto che l’opera avrebbe avuto sul delicato equilibrio del proprio territorio.
Così facendo, il Comune ha esercitato male la propria pur ampia discrezionalità in materia urbanistica e ha adottato una delibera illegittima, esposta come tale al rischio di quell’annullamento in autotutela che - al variare della situazione politica -si è appunto verificato.
Il vizio rilevato, per la sua caratteristica, era da solo sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio della delibera presa dalla precedente Amministrazione e la decisione di non approvare la variante proposta.

In definitiva, l’appello principale del Comune è fondato e va pertanto accolto.

E' vero che nel proseguo della stessa sentenza, il Consiglio di Stato riconosce alla Conero Blu a quanto ho capito il riconoscimento del solo "danno emergente", ovvero il riconoscimento delle spese sostenute successivamente alla stipula del famoso accordo (in pratica il marciapiede per il quale, il Comune entro 90 giorni dalla stessa sentenza, dovrà formulare proposta di risarcimento alla controparte), ma non riconosce i danni da "lucro cessante" ovvero, tutte le spese sostenute a proprio rischio dalla Società Coneroblu prima della stipula del predetto accordo (acquisto terreni ecc. ecc).
Leggete bene il passaggio della sentenza:

Vero è, per altro verso, che la condotta complessiva dell’ente ha ingenerato nella società un legittimo affidamento circa la legittimità della procedura seguita. Deriva da ciò che Coneroblu, a norma degli artt. 1337 e 1338 c.c., ha diritto al risarcimento del danno emergente subito a causa dell’infruttuoso esito dell’operazione immobiliare divisata, nei noti limiti - appunto - dell’interesse negativo, con esclusione in ogni caso delle spese sostenute prima della stipula dell’accordo procedimentale che appartengono alla sola sfera del rischio di impresa della società. Anche sotto tale aspetto la decisione del primo giudice deve essere confermata.

Comunque il momento è concitato. Studieremo la sentenza meglio nei prossimi giorni. Sentiremo pareri delle parti interessate. Stay tuned.




QUESTA E' COMUNQUE LA SENTENZA



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7219 del 2015, proposto da:
Comune di Porto Recanati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berti, con domicilio eletto presso Giovanni Bonaccio in Roma, piazzale Clodio, 56 - IV piano, int. 8; 
contro
Coneroblu s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, Luciano Pantanetti, con domicilio eletto presso Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, 71; 
nei confronti di
Provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costitutita; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Marche - Ancona: Sezione I n. 00595/2015, resa tra le parti, concernente approvazione variante urbanistica - mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coneroblu s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Berti e Calzolaio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
In data 20 novembre 2013 la società Coneroblu s.r.l. e altri soggetti privati hanno presentato al Comune di Porto Recanatiuna richiesta di variante al P.R.G. chiedendo il cambio di destinazione di alcune aree di proprietà in vista della realizzazione di un’importante struttura turistico-ricettiva.
E’ seguito un accordo procedimentale, a norma dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il Comune si impegnava “ad avviare e portare all’esame del competente organo consiliare, ai fini dell’approvazione nelle forme di legge, la variante denominata Parco del Burchio”, mentre la società si obbligava a realizzare opere infrastrutturali anche avvalendosi dell’opera di altri soggetti (in particolare: le società la Sipa s.r.l. e la 2P & C. s.r.l.) con i quali aveva concluso i relativi contratti.
Con delibera n. 63 del 30 dicembre 2013 il Consiglio comunale ha approvato l’accordo.
Con delibera n. 64, in pari data, il Consiglio ha adottato in via preliminare la variante urbanistica, poi definitivamente adottata - dopo l’esame delle osservazioni proposte - con delibera del Consiglio n. 7 dell’8 aprile 2014.
Con delibera n. 202 del 15 luglio 2014, la Giunta provinciale di Macerata ha reso il parere di conformità della variante rispetto alla vigente normativa urbanistica, secondo quanto previsto dagli artt. 4, lett. a), e 26 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34.
L’iter di approvazione della variante si è però arrestato e non ha ripreso nonostante le ripetute diffide rivolte al Comune dalla società.
In punto di fatto, le elezioni amministrative, svoltesi nel frattempo, avevano prodotto un ribaltamento del governo comunale.
Il nuovo Consiglio ha quindi adottato:
la deliberazione n. 46 del 21 novembre 2014, con cui ha annullato d’ufficio, in via di autotutela, la precedente delibera n. 63/2013, recante l’approvazione dell’accordo procedimentale;
la deliberazione n. 47 in pari data, con cui non è stata approvata la variante relativa al parco del Burchio.
La società Coneroblu ha impugnato le due ultime deliberazioni insieme con gli atti connessi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per le Marche, sez. I, ha accolto con sentenza 24 luglio 2015 n. 595. Respinta un’eccezione di inammissibilità del ricorso, il Tribunale regionale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di illegittimità necessari per l’annullamento in autotutela della delibera n. 63/2013 e che l’affermata illegittimità della relativa deliberazione n. 46/2014 comportasse, a cascata, anche quella della deliberazione n. 47/2014, all’altra intrinsecamente connessa. In sostanza il Consiglio comunale, al presumibile fine di evitare l’esborso di un indennizzo, avrebbe tentato di mascherare una revoca per riconsiderazione dell’interesse pubblico in annullamento d’ufficio per illegittimità dell’atto. Il primo giudice ha dato infine termine al Comuneper pronunziarsi nuovamente sull’approvazione della variante in questione, tenendo conto delle motivazioni della decisione, e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.
Il Comune ha interposto appello contro la sentenza e ne ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva, formulando una domanda cautelare che la Sezione ha accolto con ordinanza 9 settembre 2015, n. 4087.
Nel merito l’appello sviluppa le censure che seguono.
1. Il T.A.R. avrebbe sottovalutato la clausola dell’accordo con cui la società avrebbe rinunziato sin d’ora a qualunque azione, compresa quella per il risarcimento dei danni, in caso di mancata approvazione o di modifica sostanziale della variante. Proponendo il ricorso, la società sarebbe andata contra factum proprium, ponendo in essere un abuso del processo, mentre il primo giudice avrebbe interpretato la clausola in senso inammissibilmente riduttivo e, considerando valida la sola rinunzia all’azione successiva all’atto lesivo, avrebbe confuso l’acquiescenza con il divieto - appunto - di venire contra factum proprium.
2. La delibera n. 47/2014 avrebbe una sua autonoma causa e motivazione e si reggerebbe non solo sull’annullamento in autotutela della delibera n. 63/2013, ma anche su altri e distinti motivi, in specie con riguardo all’opportunità di rispettare i criteri generali stabiliti in sede di formazione del P.R.G., mantenendo il disegno unitario della città delineato dallo strumento urbanistico generale.
3. Sarebbe fondato il primo vizio di illegittimità posto a base dell’annullamento in autotutela, secondo cui l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 non si applicherebbe agli strumenti urbanistici generali in assenza di una norma regionale che ne preveda la possibilità. Diversamente da quanto ha ritenuto il T.A.R., l’accordo stipulato avrebbe previsto l’impegno di adottare la variante secondo un determinato contenuto. L’<<amministrazione per accordi>> potrebbe valere per gli accordi urbanistici “a valle”, che si collocano nella fase dell’attuazione degli strumenti generali, non per quelli “a monte”, che esprimono le scelte di politica urbanistica generale. La normativa di altre regioni si inserirebbe in ordinamenti urbanistici molto diversi da quello marchigiano e non potrebbero comunque mai riguardare la fase superiore del “piano strutturale”. La giurisprudenza consolidata, infine, escluderebbe la legittimità degli accordi sulla pianificazione territoriale sulla base dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, del quale il T.A.R. darebbe una lettura non corretta.
4. La delibera di approvazione dell’accordo urbanistico sarebbe illegittima per non aver valutato e motivato lo specifico interesse pubblico urbanistico sottostante, nonché l’esistenza di strumenti alternativi equipollenti. In concreto, l’interesse a un ordinato assetto del territorio sarebbe stato subordinato ad altre contingenti esigenze (realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, valutazioni di tipo sociale e occupazionale sino alla garanzia della sponsorizzazione delle attività sportive).
5. La stessa delibera sarebbe viziata dalla mancata predeterminazione dei valori economici dell’operazione e dal mancato ricorso alle procedure di evidenza pubblica.
6. Ancora, la delibera sarebbe viziata dall’impossibilità di ricorrere alla compensazione urbanistica con redistribuzione delle aree edificabili prevista dalla legislazione regionale, mancando il consenso di tutte le parti private interessate e non essendo stati comunque perfezionati i contratti di cessione dei diritti edificatori a favore della Coneroblu. Si profilerebbe così la questione di un possibile pregiudizio dei diritti dei terzi.
7. L’annullamento in autotutela avrebbe correttamente valutato la prevalenza dell’interesse pubblico (gravemente leso dai vizi sopra elencati) sull’interesse privato. La società non avrebbe un affidamento meritevole di tutela, dovendo sapere che la decisione ultima di approvazione della variante era rimessa al potere di approvazione del Consiglio comunale.
La società Coneroblu resiste all’appello con controricorso e ricorso incidentale.
Nel controricorso, la società sostiene l’avvenuta formazione del giudicato su due profili della sentenza impugnata (supposta mancata sottoscrizione dell’accordo e nascita di un legittimo affidamento dell’appellata in ordine alla conclusione del procedimento) e replica ampiamente ai motivi dell’appello.
Con l’appello incidentale, Coneroblu censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso (la decisione e la comunicazione di promuovere il procedimento di autotutela proverrebbero dal vertice burocratico e non da un organo politico, con conseguente indebito condizionamento del Consiglio comunale da parte del vertice burocratico) e la domanda di risarcimento del danno per equivalente. A questo proposito, la società richiama l’art. 2043 c.c., la responsabilità contrattuale ex art. 1337 c.c., la responsabilità da contatto, la speciale responsabilità ex art. 1338 c.c.
Coneroblu ricorda di avere investito ingenti risorse per la realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale. La condotta scorretta del Comune avrebbe comportato una soluzione di continuità con l’iter procedurale e dunque un ritardo di per sé rilevante ai fini risarcitori. Il danno risarcibile sussisterebbe anche se, per avventura, gli atti impugnati fossero ritenuti legittimi, in termini di responsabilità precontrattuale (la società avrebbe legittimamente confidato sulla positiva conclusione del procedimento) o di danno da ritardo (il procedimento si sarebbe dovuto chiudere entro il novembre 2014 e si sarebbe protratto solo per la condotta contraddittoria del Comune).
La società quantifica il danno di cui chiede il ristoro facendo riferimento a una relazione presentata in primo grado (in alternativa: criterio del ritardo della redditività dell’intervento, della rendita stimabile in ragione delle aree impegnate, della redditività del capitale immobilizzato), evocando costi ulteriori (quali i costi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale e i costi di investimento).
Indipendentemente dall’esito del presente appello, l’appellante incidentale chiede infine il rimborso del costo delle opere di viabilità (non si tratterebbe di azione di arricchimento, ma di danno emergente) come pure delle spese precedenti le delibere del dicembre 2013, che - secondo il T.A.R. - la società avrebbe sostenuto a proprio rischio e pericolo per la promozione dell’iniziativa.
Entrambe le parti hanno quindi depositato documentazione.
Con memoria del 18 dicembre 2015, Coneroblu contesta l’ammissibilità dei nuovi documenti comunali, che sarebbero stati prodotti in violazione del divieto posto dall’art. 104, comma 2, c.p.a.
Il successivo 19 dicembre il Comune ha depositato una memoria difensiva e un controricorso contro l’appello incidentale diConeroblu.
Le parti hanno quindi prodotto memorie di replica.
All’udienza pubblica del 19 gennaio 2015, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.
2. Il Comune di Porto Recanati ripropone in questa fase d’appello un’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Questa discenderebbe dall’art. 6, comma 3, dell’accordo procedimentale, con cui “la parte privata rinuncia sin d’ora ad ogni azione (ivi compresa quella di risarcimento danni) per la mancata approvazione della variante o per la sua modifica sostanziale per effetto di determinazioni degli organi del Comune e delle Pubbliche amministrazioni che, per legge, interverranno nel procedimento o per l’annullamento della variante al P.R.G. in sede giurisdizionale, da qualsiasi ragione originata”.
Il motivo è infondato.
Infatti, delle due l’una:
o si interpreta la clausola secondo buona fede, come il Collegio ritiene si debba, e allora la si deve riferire alle vicende successive che avrebbero potuto verificarsi all’interno del procedimento, nelle sue fasi ulteriori (quali la modifica o il rigetto della variante conseguenti a valutazione discrezionale del Consiglio comunale - art. 2 dell’accordo - o ai pareri in seguito espressi dai soggetti pubblici competenti), con esclusione dei fatti riferiti a un procedimento diverso e separato, anche se connesso, al precedente, quale l’annullamento in autotutela;
o la si interpreta in senso amplissimo, come riferita a qualunque evento futuro; in tal caso la clausola sarebbe nulla, perché non è configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest'ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non è ancora azionabile, né si può ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo non ancora emanato (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5557, richiamata anche dal T.A.R.).
La distinzione fra acquiescenza e divieto di venire contra factum proprium, valorizzata dall’appellante, è suggestiva ma non sposta i termini della questione, la quale riguarda comunque la possibilità che il singolo, nell’ambito di un procedimento amministrativo, rinunzi in anticipo a tutti i rimedi giurisdizionali potenzialmente esperibili in futuro. Né vale contrapporre comportamenti ad atti (l’acquiescenza seguirebbe solo ai primi, non anche ad atti espressione di autonomia negoziale: v. memoria del 16 dicembre), in quanto il comportamento che rileva ai fini dell’acquiescenza è pur sempre una condotta consapevole e orientata, che esprime nei fatti, senza dichiararlo, un intento determinato: basterà rammentare, a questo riguardo, la consolidata teoria del contegno concludente.
3. Il secondo motivo dell’appello riguarda il rapporto tra le delibere impugnate, di cui il Comune, contro la sentenza impugnata, afferma la reciproca autonomia.
La censura conserva interesse solo in quanto si consideri illegittimo l’annullamento in autotutela e si debba valutare se esso trascini o no con sé anche la delibera di diniego di approvazione della variante.
Il suo eventuale esame può essere perciò rinviato a un momento successivo.
4. Il terzo motivo sostiene la nullità dell’accordo procedimentale, che sarebbe stato concluso in materia non consentita dall’art. 13 della legge n. 241 del 1990.
Neppure questo motivo è fondato.
Osserva correttamente il Tribunale territoriale che l’accordo obbligava il Comune ad avviare il procedimento e a portare la variante all’esame del Consiglio comunale, di cui faceva salva però “ogni eventuale valutazione discrezionale”. Se l’impegno politico dell’Amministrazione comunale dell’epoca è indiscutibile, ciò non basta ad assegnare all’accordo un efficacia vincolante, tanto che può fondatamente dubitarsi se la pattuizione stipulata sia davvero un accordo (certamente non sostitutivo, ma almeno) integrativo del provvedimento ai sensi dell’art. 11 citato (il T.A.R. parla di “autolimite” dell’Amministrazione) o non piuttosto uno snodo negoziale e concordato del procedimento, non impedito da alcuna norma se non anzi apprezzabile per le finalità di trasparenza cui assolve, assimilabile per certi versi alla puntuazione dello stato delle intese raggiunte dalle parti nel corso del procedimento di formazione del contratto (sul che cfr. Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038; Id., sez. III, 12 settembre 2013, n. 20893).
In definitiva, la variante va tecnicamente imputata solo alle delibere n. 63 e n. 64 del 2013 e non all’accordo procedimentale.
5. Il quarto motivo rappresenta il nucleo essenziale dell’appello del Comune e dell’intera controversia. Con esso l’Amministrazione sostiene che la delibera di approvazione dell’accordo procedimentale sarebbe illegittima per non aver valutato e motivato lo specifico interesse pubblico urbanistico sottostante, nonché l’esistenza di strumenti alternativi equipollenti. In concreto, l’interesse a un ordinato assetto del territorio sarebbe stato subordinato ad altre contingenti esigenze (realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, valutazioni di tipo sociale e occupazionale sino alla garanzia della sponsorizzazione delle attività sportive).
L’argomento non ha convinto il Tribunale territoriale, secondo cui il Consiglio comunale, al presumibile fine di evitare all’ente l’esborso di somme di denaro a titolo di indennizzo, ove fosse addivenuto alla revoca per riconsiderazione dell’interesse pubblico originario, avrebbe tentato di mascherare la revoca stessa in annullamento per omessa considerazione dell’interesse pubblico.
La tesi comunale merita più attenta considerazione.
5.1. Il Collegio è consapevole che il “governo del territorio” (materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni, e poi enti locali, secondo il nuovo art. 117 Cost.) non si esaurisce nei poteri urbanistici secondo la configurazione tradizionale di questi ultimi (potere di regolare l’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità), ma implica il potere di conformare il territorio governato in vista della realizzazione contemperata di una pluralità di istanze pubbliche, secondo l’interesse complessivo - ragionevolmente e motivatamente apprezzato - delle comunità di riferimento. Da ciò dunque - si è detto - la possibilità che, facendo uso degli strumenti urbanistici, intesi in senso ampio, i Comuni legittimamente escludano nel proprio territorio la costruzione di case destinate all’uso solo saltuario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710 e v. anche, nel solco di questa decisione, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6040), a tal fine impongano una dimensione minima degli alloggi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2433; sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 747) o, all’inverso, precludano in un’area determinata la costruzione di case di abitazione residenziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1115).
Questo potere comunale, ormai indiscusso nella sua latitudine e nel suo fondamento costituzionale, non esclude però di certo che l’Amministrazione, nel procedere alle proprie scelte urbanistiche, debba contemperare in termini ragionevoli e motivati gli interessi pubblici, di diversa natura, coinvolti nella decisione e valorizzare adeguatamente anche l’interesse urbanistico per dir così “tipico”.
5.2. Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
E’ agli atti del procedimento il parere fortemente critico rilasciato in data 17 marzo 2014 dalla Sovrintendenza (recte: dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche). Il T.A.R. ne dà conto, ma lo considera mero contributo istruttorio, preso in considerazione dalle Amministrazioni che sono poi intervenute nel procedimento e suscettibile di condurre a un affinamento del progetto all’esito della V.I.A. Sarebbe comunque significativa - e dunque da valutarsi favorevolmente - la riduzione di volumetria complessiva pari a circa 20.000 mc rispetto al dimensionamento del vigente P.R.G.
Senonché - in disparte i rilievi ulteriori, su cui le Amministrazioni locali hanno replicato imponendo prescrizioni e che comunque non appaiono definitivi - proprio il passaggio fondamentale del parere della Direzione regionale del M.I.B.A.C. dimostra che il risparmio di cubatura è puramente fittizio, perché anzi, rispetto a un prospettato incremento di cubatura di 80.000 mc, solo 4.000 mc produrrebbero un alleggerimento dell’edificazione a ridosso della fascia di tutela, “mentre il resto della cubatura è attualmente riferita alla ristretta zona produttiva di espansione …, gravata da vincolo di rispetto dell’autostrada, come risulta dalla tavole di P.R.G., di dimensioni, forma e posizione tali da essere difficilmente utilizzabile”.
Come si vede, viene in questione non un aspetto marginale o secondario dell’intervento, che possa venire modificato o migliorato in una fase successiva della progettazione e dell’esecuzione dell’opera, ma lo stesso nucleo strutturale dell’operazione immobiliare, che le Amministrazioni locali interessate hanno avuto ben presente trascurando però di dare a questo elemento - almeno nella forma di una puntuale replica alle notazioni critiche della Direzione regionale - il peso che invece avrebbe meritato.
Va dato atto, per completezza, che - nella memoria del 28 dicembre 2015 - Coneroblu formula una blanda eccezione di inammissibilità del motivo fondato sul parere dei BB.CC., che rappresenterebbe una integrazione postuma della motivazione. Si tratta di un’eccezione non fondata, sia perché la parte ha in precedenza ampiamente accettato il contraddittorio sul punto e il T.A.R. lo ha valutato, sia perché non è certo una eterointegrazione del provvedimento quella che scaturisce da un atto del complessivo procedimento amministrativo.
5.3. In definitiva il Comune, nell’approvare la variante poi annullata in autotutela, ha considerato una serie di importanti vantaggi che sarebbero potuti derivare dall’operazione (dal potenziamento dell’offerta turistica alla positiva ricaduta occupazionale all’avvio di interventi di urbanizzazione primaria), ma ha del tutto omesso di considerare il gravissimo, negativo impatto che l’opera avrebbe avuto sul delicato equilibrio del proprio territorio.
Così facendo, il Comune ha esercitato male la propria pur ampia discrezionalità in materia urbanistica e ha adottato una delibera illegittima, esposta come tale al rischio di quell’annullamento in autotutela che - al variare della situazione politica -si è appunto verificato.
Il vizio rilevato, per la sua caratteristica, era da solo sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio della delibera presa dalla precedente Amministrazione e la decisione di non approvare la variante proposta.
5.4. Quanto al contrario interesse dei privati, la delibera impugnata ne dà atto e osserva correttamente che questi non hanno assolto l’obbligo di dare polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione che si erano obbligati a realizzare. Obbligo cui - diversamente da quanto ha ritenuto il T.A.R. - non può essere considerata equipollente la presentazione della garanzia da parte di un terzo limitatamente all’esecuzione di una parte soltanto delle opere previste dall’art. 2 dell’accordo procedimentale.
In definitiva, l’appello principale del Comune è fondato e va pertanto accolto.
6. Con l’appello incidentale, Coneroblu contesta anzitutto la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, allegando la violazione degli artt. 7 e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. perché la decisione e la comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela sarebbero state assunte da un organo burocratico e non politico.
Come ha bene affermato il T.A.R., il motivo è formalistico e infondato. L’atto del R.U.P. ha dato solo formale espressione a una decisione politica, preceduto com’era da una delibera di Giunta (n. 152 del 3 ottobre 2014) e da un decreto del Sindaco (n. 30 dell’8 ottobre 2014); in termini sostanziali, non ne è seguita alcuna lesione delle garanzie partecipative dai privati, che hanno potuto ampiamente interloquire nel procedimento (come è esposto alla p. 8 del controricorso); è del tutto indimostrato che l’iniziativa (ritenuta) burocratica abbia condizionato l’esercizio del potere discrezionale del Consiglio comunale, del cheConeroblu si duole in termini alquanto generici.
7. Ancora con l’appello incidentale, Coneroblu censura la reiezione della propria domanda risarcitoria.
Ritiene il Collegio che, una volta dichiarate legittime le delibere comunali impugnate, non vi sia spazio alcuno per reclamare un risarcimento del danno da ritardo. La sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha affermato che “la soluzione di continuità al complessivo iter procedurale quantificabile in pochi mesi … sarebbe rilevante solo laddove la variante venisse approvata e venissero poi attuati i passaggi successivi”.
Vero è, per altro verso, che la condotta complessiva dell’ente ha ingenerato nella società un legittimo affidamento circa la legittimità della procedura seguita. Deriva da ciò che Coneroblu, a norma degli artt. 1337 e 1338 c.c., ha diritto al risarcimento del danno emergente subito a causa dell’infruttuoso esito dell’operazione immobiliare divisata, nei noti limiti - appunto - dell’interesse negativo, con esclusione in ogni caso delle spese sostenute prima della stipula dell’accordo procedimentale che appartengono alla sola sfera del rischio di impresa della società. Anche sotto tale aspetto la decisione del primo giudice deve essere confermata.
A tale riguardo - a norma dell’art. 34, comma 4, c.p.a. - il Comune presenterà alla controparte, nel termine di novanta giorni dal deposito della presente decisione, una motivata e articolata proposta risarcitoria, ferma restando la possibilità per i privati, in caso di mancato raggiungimento o di inesecuzione dell’accordo, di adire il giudice dell’ottemperanza.
8. Dalle considerazioni che precedono discende che:
l’appello principale del Comune è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo;
l’appello incidentale della società Coneroblu è in parte infondato e in parte fondato; sotto tale ultimo profilo va accolto anche per gli adempimenti successivi a norma dell’art. 34, comma 3, c.p.a., come sopra detto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Alla luce dell’esito complessivo della controversia (parziale reciproca soccombenza), le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
accoglie l’appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo;
in parte respinge e in parte accoglie l’appello incidentale, con le conseguenze meglio esposte in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Russo, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

34 commenti:

  1. Adesso a Pac chi glielo dice ?

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  2. Sarebbe interessante sentire il parere dei professoroni ingaggiati dal PD che sostenevano addirittura la responsabilità personale dei consiglieri di maggioranza.
    Anche il candidato Giri dovrebbe commentare la sentenza del Consiglio di Stato, la segretaria del PD, i consigliere Feliciotti e tanti altri ancora.

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  3. Non c'è da festeggiare...spero solo che i veri colpevoli di questa faccenda se ne rendano conto cosa hanno causato alla loro città e ai cittadini...per evitare equivoci, voglio essere più precisa, mi riferisco al famoso consiglio comunale del 30/12/2013! Eravamo tutti all'oscuro di questo fantomatico progetto 'il variante Burchio', perfino i consiglieri stessi hanno ricevuto la documentazione solo pochi giorni prima...era tutto calcolato pur di far passare il progetto... NE VALEVA LA PENA????? Accidenti a voi!

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  4. Che bella notizia...non è passato un messaggio distorto, ovvero che il prg lo fa chi ha i soldi. Sono felice! e in grandissimo complimento va a chi ha sostenuto la battaglia, nonostante le mille pressioni e false notizie.

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  5. Bravi Italo, Attilio e Andrea che avete avuto le palle di alzare la mano quel famoso consiglio ! Complimenti

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    1. ahhhaahahhahhaahhaahahhaahahhahhaagahaahahahhaahahaahhhaahaahahhahaahaaahhaahha

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    2. Caspita in tre contro tutti, ma come sono stati bravi

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    3. Ahahaahahahahahah soprattutto Andrea. Ahahahahahahahahahah.
      Upp non c'entra niente vero?
      Ahahahahahahahahahahahahahaha

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  6. Emanuele De Chellis6 aprile 2016 alle ore 21:44

    Ubaldi vergogna. Ora li paghi lei i danni alla conero Blu.
    Montali 1 Ubaldi 0
    palla al centro.

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    1. Io aggiungerei anche Cittadini a meno.....€.
      Metti tu la cifra!

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  7. Esultate pure? Ma nn vi rendete conto ke a pagare saremo proprio noi cittadini?

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    1. Io farei pagare il conto a chi volle e sostenne quella variante: l'allora sindachessa Ubaldi. Vorrei sentire il suo commento in merito alla sentenza.

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    2. L ubaldi ti risponderà che non è vero come non è vero che voleva fare il candidato sindaco con il PD.

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  8. Io non festeggio un cavolo.Sonoco tento che il Burchio non si faccia, ma a me avevano detto che non ci sarebbero stati risarcimenti e ci ho creduto!
    Adesso mi dicono che ci sarà!
    Io non voglio pagare neanche un euro!

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  9. Se i consiglieri di maggioranza dovevano essere responsabili per il danno adesso i danni si dovrebbero chiedere a chi ha autorizzato il burchio

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  10. Adesso alle prossime elezioni votate l Ubaldi!!! Candidata sindaco ancora il coraggio,di parlare? Ha fermato un paese!! Si ritiri se,ha un minimo di dignità

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    1. sparisca ma saldi il conto del danno e poi chie è causa del suol mal

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  11. Aspettiamo di sapere da PAC E Paola Giorgi, che hanno sempre detto di doversi ancora "fare un'idea" sul Burchio, se dopo la lettura della sentenza magari gli è venuta, l'idea.
    Dice il Vangelo: "Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca" (Ap 3, 15-16).

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  12. Scusate, ma allora il fantasma dei risarcimenti esisteva!
    Chi paga?

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    1. Se il risarcimento dovesse riguardare solo il marciapiede (e lo vedremo) nessuno, proprio nessuno, ha mai negato che il marciapiede andava pagato. Forse, addirittura, era stato previsto in sede di bilancio, un accantonamento per l'importo del marciapiede.

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    2. Previsto in sede di bilancio?
      Il bilancio della giunta Montali?Ma se ci abbiamo riso per mesi!

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  13. visto che un pagamento per le opere fatte ci dovrà essere non potrà ricadere con chi ha votato si nel dicembre 2014? e chi si astenuto, in questi casi non vale come se avesse detto si?

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  14. Igli avete valutato tutto bene sul progetto Burchio? E volete guidare un paese dopo aver sostenuto il Burchio e organizzato serate informative a favore? A bombazza

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  15. Stupenda notizia complimenti alla sindaca Montali, Upp e 5 stelle per aver avuto il coraggio di dare un forte segnale di discontinuità alle vecchie logiche di sviluppo. Grazie!!!

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  16. Corso della Repubblica 28 Macerata.
    CORTE DEI CONTI
    SOTTO A CHI TOCCA!

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  17. Onore a Reboli e Sampaolesi per aver promosso l'azione contro la cementificazione del Burchio attraverso la raccolta delle firme. Grazie alla loro iniziativa, una porzione del territorio di Portò Recanati e' ancora salva e sempre grazie a loro ci siamo liberati di quei politici che stavano trasformando irrimediabilmente uno dei pochi polmoni rimasti. Infinitamente grazie.

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    1. Grandiiiiii!
      Chi paga però loro?

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    2. Che c'entrano, mica la cazzata l'hanno fatta loro? Hanno cercato di fermarla e pare ci siano riusciti. Ora puntate il dito verso i veri responsabili. Andate a chiederli a loro i soldi degli eventuali risarcimenti.

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  18. L'aveva detto il pd,per questo non ha fatto l'accordo con la Ubaldi!
    Vecchi volponi!

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  19. Non si potrebbe chiedere il conto dell'inutile marciapiede alla Ubaldi? D'altronde nel cartello c'era scritto che era commissionato da lei( mai visto su un cartello di inizio lavori il nome di un sindaco....ma si era in campagna elettorale!)

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  20. Argano, è bene precisare che la sentenza del Consiglio di Stato non parla di risarcimento danni bensì di INDENNIZZO, che è un'altra cosa.
    Quindi alla Conero Blu non vanno liquidati il lucro cessante ed il danno emergente , ma vanno eventualmente rimborsate, nei limiti dell'utilità pubblica obbiettiva, le spese vive sostenute successivamente all'accordo.
    Valutazione che deve tener conto di molti fattori, compresa la buona fede contrattuale tra le parti, cioè giunta Ubaldi e Conero Blu.
    Quindi i detrattori che malgrado la vittoriosa sentenza cercano di sminuirne la portata, SE NE FACCIANO UNA RAGIONE.
    Al massimo il Comune di Porto Recanati dovrà fare un'offerta in relazione all'utilità ricevuta da tali spese.
    Cari sostenitori del Burchio, avete perso clamorosamente e senza attenuanti, non continuate a perseverare nell'errore.
    Prendete atto della situazione e tappatevi la bocca.

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