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venerdì 18 settembre 2015

SENTENZA KHAI: PER IL TAR MARCHE SONO ILLEGITTIME LE DECISIONI DELLA GIUNTA MONTALI

Il TAR si é pronunciato sulla vicenda Khai - Comune di Porto Recanati, giudicando di fatto illegittimo il comportamento della giunta Montali. Si legge nella sentenza, tra i vari passaggi, che le scelte fatte in materia dal nostro governo cittadino si basavano su constatazioni sulla presunta insalubrità della azienda basate su dati non dimostrati da studi che si potevano ritenere attendibili.

La sentenza la trovate a questo link.

Ora la palla passa al Commissario Passerotti. Le vie percorribili sono le solite: ricorso in Consiglio di Stato o immediata esecutività della pronuncia del Tribunale con conseguente autorizzazione per l'insediamento produttivo.

 

 

 

17 commenti:

  1. Piove sul bagnato... Un altro dato che fa pensare su come fossimo rappresentati negli 11 mesi di Amministrazione Montali.
    Assoluta chiusura verso il fronte produzione-lavoro e tanta arroganza autolesionistica.
    Dove rifugiarsi di fronte a quest'ultima debacle? su un'isola lontanissima spero....

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  2. E Due!
    Il Tar vi ha demolito sul Burchio e adesso pure sulla Khai.
    Il 19 di Maggio giorno della liberazione dalla giunta Montali-Riccetti deve diventare un giorno di festa per Porto Recanati !

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  3. Il titanic upp ha preso in pieno l'iceberg del loro manifesto.

    Abbandonare la nave!

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  4. Ipotetico risarcimento danni chi paga?questi sono mesi che non stanno più al governo è ancora ne combinane una al giorno!

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  5. Argano, potresti pubblicare i dati della votazione contro l'insediamento della Khai e chi ha votato e come dei vecchi componenti della giunta Montali?
    Giusto per ricordare ai distratti/smemorati come sono andate le cose e soprattutto per inchiodare i votanti alla loro scelta (visto che qualcuno sta dicendo che non era concorde a votare contro).
    Ancora una volta un fuggi fuggi generale....

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    1. Delibera. 94 del 26/6/2014. Era presenta la Giunta al completo. Votarono in modo unanime per il no all'insediamento Montali, Riccetti, Dezi, Fiaschetti, Canaletti e Zoppi.

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    2. Erano tutti presenti fisicamente?
      Ah ah ah ah ah

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    3. Tre avvocati più la segretaria. Eravamo in buone mani anche dal punto legale!!!!! E me cojons!

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  6. dopo tutto quello che i componenti della vecchia amministrazione Montali hanno combinato, qualcuno ha ancora il coraggio di incontrare persone per chiamarle intorno a se a sostegno per le prossime elezioni.
    Ma non vi vergognate !!!
    Ma sopratutto mi stupisco che c'è chi si fa ancora raggirare dalle fandonie che vengono raccontate in quegli incontri privati.

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  7. lo stesso giudice della sentenza del burchio......

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    1. Cribio i è sempre colpa dei giudici.

      Mi consenta.

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  8. " illegittima per manifesta illogicità e successivamente incompetenza della giunta comunale"
    Emmecojoni!

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  9. Poi non dimentichiamoci che sulla khai girano altri misteri tra cui la scomparsa della prima delibera che alcuni sostengono di aver formato il fatto che sia stata votata il 26 giuhno e pubblicata un mese dopo.

    Se si scavasse affondo secondo me potrebbero esderci cose molto interessanti.

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  10. Caro Argano,per completezza di informazione dovresti spiegare cosa significa il dispositivo della sentenza e cosa significa per il diritto amministrativo il vizio di incompetenza,eccesso di potere e violazione di legge.
    E cosa significa la compensazione delle spese vista la complessità della materia.
    Altrimenti continuano a fioccare commenti ridicoli del popolino frequentatore dei bar dello sport.

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    1. Vizio di incomoetenza, eccesso di potere e violazione di legge sono spiegate in sentenza. Che ho linkato e ognuno può leggersi.

      Le spese sono compensate per complessità della materia. Ovvero:
      La soccombenza in giudizio del contribuente o del fisco non comporta l’automatica condanna a pagare le spese processuali. La novità delle questioni trattate, la loro complessità o le contrastanti prese di posizione della giurisprudenza su determinate materie possono spingere una delle parti a proporre azione giudiziale e, in caso di esito negativo, il giudice può decidere di non addebitare i costi del processo. La Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XXX, con la sentenza n. 103 del 2 luglio 2013, ha ritenuto che se le questioni che formano oggetto di contenzioso innanzi al giudice tributario sono dubbie, le spese processuali devono essere compensate tra le parti «in dovuta considerazione della controversialità delle questioni proposte». In questi casi, dunque, non va sanzionato il comportamento di chi ha dato luogo al processo, non essendo pacifica la soluzione che il giudice può dare alla questione sottoposta al suo esame. Vanno addebitate le spese, invece, quando il processo può essere evitato usando l’ordinaria diligenza. Tuttavia visto che le spese, ex lege, devono essere compensate per ragioni eccezionali, è evidente che la pronuncia esige un’adeguata motivazione. Vanno quindi esternate nella sentenza le ragioni per le quali il giudice non impone alla parte soccombente l’onere di rimborsare alla controparte, in tutto o in parte, i costi sostenuti per difendersi in sede giudiziale. In effetti, con la riforma del processo civile (legge 69/2009) il giudice è tenuto a porre a carico della parte soccombente l’onere di pagare le spese processuali, salvo casi eccezionali che devono essere motivati. La regola è stata introdotta anche per deflazionare il contenzioso. Secondo la Commissione tributaria regionale di Catanzaro (sentenza 495/2009), la condanna alle spese di giudizio costituisce l’ipotesi ordinaria, legata al fatto stesso della soccombenza, a maggior ragione dopo la modifica dell’articolo 92 del codice di procedura civile che ammette la compensazione delle spese solo per ragioni o eventi eccezionali. La Commissione tributaria regionale di Roma (sent. 488/2012) ha sostenuto che commette una violazione di legge il giudice che compensa le spese giudiziali senza motivare le ragioni poste a base della decisione. Anche all’amministrazione pubblica, in presenza di un vizio dell’atto impositivo o di un errore, devono essere addebitati i costi sostenuti dal contribuente. Del resto, la Cassazione (sent. 14563/2008) ha affermato che qualora l’azione giudiziaria intrapresa dal contribuente risulti totalmente fondata, la sua difesa sarebbe compromessa se fosse tenuto a pagare le spese di giustizia (legali e fiscali).

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