Contestualmente al ricorso della Coneroblu, il TAR Marche, nella stessa giornata dello scorso venerdì 24/07/2015 ha sentenziato in relazione ai ricorsi presentati dalle Ditte 2 P di Paoloni e Sipa s.r.l., coinvolte nell'affaire Burchio anche per la costruzione del famoso marciapiede costato 435 mila euro.
Il tribunale, anche in questo caso, ha parzialmente accolto i ricorsi (procedendo con l'annullamento delle delibere 46 e 47 che cassavano la variante Burchio). Ma ha respinto in entrambi i casi le richieste risarcitorie. Con le motivazioni che sotto riportiamo:
PER LA 2P di PAOLONI ENRICO:
14. La domanda risarcitoria va invece respinta nella parte in cui si chiede il risarcimento per equivalente monetario. Si deve infatti considerare che:
- l'annullamento delle impugnate deliberazioni implica che il Comune, entro il termine dianzi fissato (45 gg), dovrà portare a termine il procedimento pianificatorio, il quale potrebbe però concludersi nuovamente in senso sfavorevole per la ricorrente (non essendovi a monte del procedimento alcun obbligo per il Comune di approvare la variante). In ogni caso, ciò costituisce reintegrazione in forma specifica, espressamente richiesta dalla ricorrente;
- per il resto invece, la domanda risarcitoria è del tutto generica. Va peraltro osservato che, in sede di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione (del. n°39/2014), la Giunta pro tempore aveva espressamente stabilito che i lavori sarebbero stati finanziati da Coneroblu, per cui la pretesa relativa al pagamento dei lavori va rivolta in primo luogo nei confronti del committente privato. Solo in caso di esito infruttuoso di tale tentativo la ricorrente potrebbe agire nei riguardi del Comune. Fra l'altro la ricorrente non ha allegato documentazione da cui si evinca le modalità con le quali le è stato in concreto affidato l'incarico di eseguire i lavori, il che rileva anche ai fini della valutazione della colpa in capo al Comune. In ogni caso, non avendo il Comune garantito a suo tempo la sicura approvazione della variante, eventuali anticipazioni finanziarie sono state fatte a rischio e pericolo della ricorrente;
- non può invece essere richiesta la condanna del Comune per responsabilità precontrattuale, non avendo la ricorrente stipulato alcun accordo rispetto al quale si possa invocare il rispetto dell'obbligo di buona fede nelle trattative. Peraltro, nemmeno a questo riguardo è stato approvato il danno asseritamente subito.
Si compensano le spese di giudizio.
PER LA SIPA SRL:
14. La domanda risarcitoria va invece respinta nella parte in cui si chiede il risarcimento per equivalente monetario. Si deve infatti considerare che:
- l'annullamento delle impugnate deliberazioni implica che il Comune, entro il termine dianzi fissato (45 gg), dovrà portare a termine il procedimento pianificatorio, il quale potrebbe però concludersi nuovamente in senso sfavorevole per la ricorrente (non essendovi a monte del procedimento alcun obbligo per il Comune di approvare la variante). In ogni caso, ciò costituisce reintegrazione in forma specifica, espressamente richiesta dalla ricorrente;
- per il resto invece, la domanda risarcitoria è del tutto generica. In ogni caso, il danno risarcibile sarebbe pari alla svalutazione della moneta relativa al periodo che va dalla data in cui la variante avrebbe dovuto essere approvata (il termine ultimo era il 22/11/2014) a quella in cui sarà data esecuzione alla presente sentenza (e solo per la parte del corrispettivo della cessione che resta da versare), sempre che la variante venga approvata. Questo danno non è stato provato nè nell'an nè nel quantum (ovvero se c'era e quanto era). Le spese relative all'implementazione del progetto iniziale (ivi incluse quelle relative alla cessione dei diritti edificatori) non sono invece risarcibili, perchè le stesse erano indispensabili per la promozione stessa dell'iniziativa e SIPA le ha sostenute a suo rischio e pericolo, non avendo il Comune garantito a suo tempo la sicura approvazione della variante;
- non può invece essere richiesta la condanna del Comune per responsabilità precontrattuale, non avendo la ricorrente stipulato alcun accordo rispetto al quale si possa invocare il rispetto dell'obbligo di buona fede nelle trattative. Peraltro, nemmeno a questo riguardo è stato approvato il danno asseritamente subito.
Si compensano le spese di giudizio.
Facciamo due comitati per farli pagare alla ubaldi
RispondiEliminaPerché? Le ha perse lei le cause o il grande avvocato di Gabicce amico della Donati e della Montali? Su provvedimenti emessi da queste...
RispondiEliminaForse perche' è stato fatto tutto di fretta e furia????
Elimina13:26, le cause si perdono con sentenza definitiva. Ma stai tranquillo, se hai fatto lavori al Burchio è a tuo rischio e pericolo, e il perché non c'è bisogno che te lo spieghi la sentenza!
EliminaOcchio Donati sono quelli del porto! Quella che dici te è la Donato
Elimina....ma ora la 2p e la Sipa srl pensano ancora di poter lavorare con il nostro Comune????
RispondiEliminaMah....
Una ditta che ha intentato una causa con richiesta di risarcimento a mio avviso nel territorio di Porto Recanati dovrebbe avere le porte chiuse da qui ai prossimi 100 anni. Stessa cosa richieste di edificabilità in genere. Ma questo è un mio pensiero che non conta nulla.
EliminaSuccede che un'impresa magari non ha molto da fare e allora cosa fa? Si mette a costruire un marciapiede occupando anche una parte di un campo di una onlus lauretana. In pratica realizza un' opera pubblica in piena campagna elettorale senza nemmeno ricevere l'incarico dal Comune. Il funzionario responsabile del procedimento non si accorge ne' che una ditta sta lavorando e subappaltando lavori per conto del Comune senza incarico (dunque a sua insaputa) ne' di aver progettato parte degli stessi su suolo altrui! Succede solo a Porto Recanati. Siamo avanti troppo avanti. E pensare che in giro c'è ancora chi perde tempo a fare gare e appalti!
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