Ill.mo Sig.
Dott.
Mauro Passerotti
Commissario
Straordinario
Comune
di Porto Recanati
Egr.
Sig.
Dott.
Michele Cittadini
Resp.
Ufficio Settore IV Urbanistica – Demanio
Oggetto: OSSERVAZIONI PRELIMINARI – PIANO ANTENNE
PREMESSO
CHE
a)-La
L. R. n. 225/2001, ha introdotto ex art. 5, l’obbligo
per i Comuni di predisporre il Piano di organizzazione del sistema di
radiocomunicazioni (volgarmente chiamato “piano delle antenne”), che
costituisce lo strumento urbanistico sulla base del quale è possibile
l’individuazione - concertata con i soggetti gestori delle reti - delle parti
di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti e di quelle
nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti. Stabilendo quindi che
il Piano di Organizzazione costituisce lo strumento urbanistico perfetto e
necessario al fine di disciplinare i profili attinenti all’ubicazione degli
impianti, in quanto, per espressa previsione legislativa, è idoneo a garantire
il rispetto degli interessi partecipativi dei gestori delle reti, consentendo
un adeguato conseguimento degli obiettivi sottesi a tale disciplina di settore;
b)- Il comma 2 dell’art. 5 L.R. 225/2001, prevede che “I Comuni, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio
territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la
telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando
all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicono apposita conferenza
alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le
associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c)-
L’art. 7 della L.R. n. 225/2001 come modificata dalla L.R. n. 23/2011,
specifica il divieto di installazione sia di “sistemi radianti” che di antenne
per la telefonia mobile: a)su immobili
vincolati ai sensi del Titolo I° del
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 o individuati dai
Comuni come edifici di pregio storico-architettonico;b)
su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed
asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti
sportivi;
d)- Il comma 9 dell’art. 87 D. Lgs. 259/2003, prevede una
forma di silenzio assenso, salvo che il dissenso sulla collocazione
dell’impianto sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
quindi ad es. ASL, Arpam, Sopritendenze ai beni storico architettonici,
paesaggistici e archeologici (comma 8 art. 87), in questo caso la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri, ma previa intesa con la Regione e gli enti
locali interessati;
e)-
Con un ritardo di (“soli”) 14 anni rispetto al dettame normativo, il Comune di
Porto Recanati ha intenzione di dotarsi di un “Piano Antenne”, da redigersi
sulla base dei risultati evidenziati dalla ditta POLAB S.r.l.;
CONSIDERATO CHE
- Il Piano Antenne (d’ora in poi così definito significando Piano di organizzazione del sistema di
radiocomunicazioni) individua le aree idonee all’installazione degli
impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche
storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo
alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e
di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano (mediante
opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione
specifica dell’installazione per minimizzarne l’intrusione visiva);
definisce, ove ritenuto necessario al fine di garantire il corretto inserimento
degli impianti, la pertinente disciplina per perseguire i predetti obiettivi
può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti
sensibili, mentre, al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico
all’uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio, non
può in nessun caso prevedere anche in forme indirette o elusive, un generale
divieto di installazione degli impianti sull’intero territorio comunale,
con conseguenti pregiudizi all’efficienza del servizio; prevedere limiti
diversi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato; prevedere la
delocalizzazione degli impianti preesistenti in assenza di adeguata motivazione
sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza giustificazione
tecnica; prevedere l’assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
- La
potestà normativa assegnata ai Comuni ex art. 8, comma 6 della legge quadro
36/2001, deve tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di
regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico
o storico-artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,
nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti
possano essere considerati sensibili – scuole, ospedali, edifici adibiti ad
ospitare persone con acclarato deficit immunitario – alle immissioni
radioelettriche), ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione
degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio
comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Cons.
Stato, sez. III, 4.04.2013 n. 1873).
- Da un’attenta ricerca
giurisprudenziale sull’orientamento comune e vigente nel settore di giustizia
amministrativa, risulta ormai consolidato il principio secondo il quale in
materia di installazione di stazioni radio e antenne di telefonia mobile, la
competenza legislativa rimanga esclusivamente appannaggio dello Stato.
- Laddove infatti
l’intervento legislativo dell’ente comunale (Piano Antenne), tenda a
restringere ladeterminazione dei limiti di
localizzazione degli impianti, questa non può tradursi, per il suo carattere
generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle
immissioni radioelettriche, anche perché siffatta tutela è riservata dall’art.
4 della L. n. 36/2001 allo Stato.
- La
gerarchia delle fonti normative stabilisce che la tutela della salute pubblica
e dell’ambiente, eventualmente richiamata per la redazione di un regolamento
comunale e/o Piano Antenne che deroghi alla normativa statale, è di esclusiva
competenza dello Stato. Non possono quindi gli enti locali legiferare
autonomamente in deroga alla legge nazionale.
-
Sulla base del già richiamato art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, i Comuni
possono adottare un Piano Antenne (sotto forma di regolamento) al fine di un
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di
minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, tuttavia da
esso debbono discendere regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio
di interessi di rilievo pubblico, e non un divieto generalizzato di
installazione in identificate zone urbanistiche (C.d.S., Sez. VI, 15 luglio
2010, n. 4557). Se ne desume, tra l’altro, che l’Amministrazione comunale - nel
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/03-
non può limitarsi alla mera ricognizione della disciplina del P.R.G. sui siti
di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa valore
cogente ed inderogabile, ma deve verificare l’idoneità della localizzazione a
soddisfare lo sviluppo di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con
riferimento alla stessa presenza e distribuzione della popolazione sul
territorio cui deve garantirsi il servizio di telefonia in discorso (C.d.S.,
Sez. VI, n. 7588 del 2010).
- Ove
il regolamento comunale suddivida il territorio in tipi di aree, in funzione della
procedura ex art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (maggiormente idonee, di attenzione
e sensibili), esso è illegittimo per contrasto con il menzionato D. Lgs, che non
consente ai Comuni di estendere le proprie competenze sino a selezionare le
aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli
impianti: ciò, perché l’installazione di impianti di telecomunicazione si deve
ritenere consentita in generale sull’intero territorio comunale, in modo da
poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un’uniforme
copertura di tutta l’area comunale interessata (C.d.S., Sez. VI, 28 marzo
2007, n. 1431; id., 23 giugno 2008, n. 3133). Tanto in forza dell’esigenza di
trovare un punto di mediazione ordinata, onde evitare che le competenze di cui
sono titolari i Comuni nella materia in esame si esplichino in ambiti diversi
da quelli strettamente urbanistici, riservati ad altri Enti (cfr. C.d.S., Sez.
VI, n. 6473 del 2010);
- Il
Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura
edilizia-urbanistica, adottare misure che nella sostanza costituiscano una
deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato,
quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni
radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee,
ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni
e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro
cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del
territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si
trasformano in una misura arbitraria di tutela della popolazione da immissioni
radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato
attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di
attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del
Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso,
tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534);
SI OSSERVA CHE
1.
PIANO ANTENNE A RISCHIO INUTILITA’. Sulla base degli orientamenti
giurisprudenziali evidenziati nelle considerazioni e in ossequio ai dettami
legislativi, un Piano Antenne che nella individuazione dei siti di
installazione dei ripetitori di telefonia mobile, sia carente della
concertazione di organi preposti alla salvaguardia e tutela dell’ambiente e
della salute pubblica, quali Arpam, Asl e Soprintendenza, sarebbe sicuramente
impugnabile da parte dei gestori di telefonia e facilmente trasformabile in
lettera morta;
2.
LIMITE DI INSTALLAZIONE. Senza un piano di individuazione di “siti sensibili”
(quali scuole, ospedali, impianti di accesso pubblico come parchi, palestre,
situazioni con dimostrata presenza di soggetti a rischio immunità), unico vero
parametro di limitazione al presupposto generale che l’intero territorio
comunale sia a disposizione degli apparati radio-elettrici, il Piano Antenne
rischia solo di essere un buon esercizio di stile dell’amministrazione locale e
niente più;
3.
PIANO IMMOBILI VINCOLATI? Richiamando il punto c) di cui alle premesse, è
necessario redigere preventivamente al Piano Antenne, un registro degli
immobili di cui al Titolo I° del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ove ve ne fossero, in modo tale da salvaguardare detti
edifici da possibili installazioni future;
4.
PIANO ANTENNE: OBIETTIVO? Sembra che la relazione della POLAB, lungi da
recepire puntualmente i divieti imposti dalla Legge Regionale, abbia
sostanzialmente perseguito un unico obiettivo: sottrarre alla disponibilità dei
privati, i siti in cui installare le antenne. Altrimenti non si intuisce come
tra le aree potenziali sia stato possibile annoverare il Piazzale Giovanni
XXIII, che esso solo, violerebbe sia l’art. 7 della L.R. 225/01 già richiamata
al punto c) in premessa, sia le norme di attuazione della Legge Nazionale, che
impongono ai Comuni di adottare Piani che minimizzino l’intrusione visiva.
Porto
Recanati lì 2.12.2015
Alternativa Civica
Il
capogruppo ex Assessore Attilio Fiaschetti
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